Cassazione Penale, Sentenza n. 18974/2025 del 21/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per partecipazione ad un'associazione dedita al narcotraffico (capo 2) e reati-fine collegati (capi 41, 57, 58, 60, 61) aggravati dall'art. 416-bis.1 c.p.: il ricorrente contestava la mancanza dei requisiti dell'art. 74 DPR 309/1990, l'assenza di prove specifiche del suo ruolo nella compagine (sostenendo di essere stato assunto come semplice bracciante per pochi mesi), l'insufficienza delle intercettazioni e della prova documentale, la possibile prescrizione di precedenti fatti, la travisazione di conversazioni e la mancata prova delle consegne contestate; contestava inoltre l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 e la sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di inquinamento probatorio, fuga e reiterazione) richiedendo riesame o derubricazione in forme meno gravi o in concorso di persone.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto non sindacabile in questa sede la valutazione del materiale probatorio di merito salvo che sia manifestamente illogica; ha confermato che il complesso investigativo (intercettazioni ambientali e telefoniche, servizi di osservazione, telecamere, sequestri — tra cui una piantagione con 3000 piante e sequestri di sostanza, arresti e riprese video — e dichiarazioni investigative) costituisce indizi gravi, precisi e concordanti della partecipazione consapevole di Messina all'associazione dedita al narcotraffico e del suo ruolo operativo e qualificato nella coltivazione, lavorazione e smistamento. Ha ritenuto sussistente anche l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 nella forma dell'agevolazione mafiosa e ha giudicato fondate le esigenze cautelari in ragione della permanenza del pericolo di reiterazione (anche alla luce delle presunzioni dell'art. 275, comma 3 c.p.p.). Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma che disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che i requisiti (organizzazione, ripetuta produzione/approvvigionamento, luoghi di stoccaggio, ruoli prestabiliti) risultassero dalle intercettazioni, riprese e sequestri
art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990
Richiamato come parametro per escludere la riconduzione dell'attività alla sola previsione dei fatti di lieve entità; la Corte ha ritenuto che gli elementi non fossero compatibili con la limitazione ex comma 5
art. 74, comma 6 d.P.R. n. 309 del 1990
Richiamato dal ricorrente come possibile diversa qualificazione dell'associazione; la Corte ha escluso questa riqualificazione per carenza degli elementi costitutivi della fattispecie di cui al comma 6
Rilevante come fattispecie di associazione di tipo mafioso; la Corte ha confermato l'esistenza di dinamiche associative strutturate tra le compagini coinvolte
Circostanza aggravante (agevolazione mafiosa); la Corte ha ritenuto configurabile l'aggravante anche se l'agente può avere vantaggi personali, purché consapevole di favorire l'organizzazione mafiosa
Presunzioni che possono giustificare la custodia cautelare per il pericolo di reiterazione; la Corte ha ritenuto correttamente applicate tali presunzioni in relazione al ruolo e alla professionalità del ricorrente
art. 173, comma 1 disp. att. c.p.p.
Limiti nella articolazione dei motivi di ricorso in Cassazione nelle misure cautelari; richiamato per precisare i limiti entro cui il ricorrente ha proposto i motivi
Norma che prevede la condanna alle spese processuali per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati; applicata per condannare il ricorrente
art. 23, comma 8 d.l. n. 137 del 2020 (conv. L. n.176/2020)
Previsione che permette la trattazione scritta in Cassazione per specifici casi; richiamata per motivare la trattazione del giudizio senza discussione orale
art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Adempimenti della cancelleria relativi alla comunicazione prevista dopo la pronuncia; richiamata in ordine agli adempimenti consequenziali
Massime di principio
- In sede di Cassazione sulle misure cautelari non è consentito rideterminare i fatti o reinterpretare le intercettazioni salvo quando la motivazione di merito sia manifestamente illogica o irragionevole
- Un compendio probatorio articolato (intercettazioni concordanti con filmati, servizi di osservazione, sequestri e arresti) può formare indizi gravi, precisi e concordanti idonei a sostenere la custodia cautelare per associazione dedita al narcotraffico
- La partecipazione continuativa e la professionalità specialistica (es. competenze nella coltivazione/innalzamento del THC, confezionamento) sono indici rilevanti del ruolo consapevole nell'organizzazione criminale, anche se la durata dell'attività è relativamente breve
- Il breve arco temporale delle condotte non esclude la configurabilità dell'associazione quando emerga un sistema collaudato e strutturato di produzione, lavorazione e smistamento
- Espressioni come 'noi', 'fratelli' o riferimenti a figure apicali (anche se espresse con termini familiari come 'cugino') possono essere valorizzate per dimostrare l'appartenenza o la consapevolezza di favorire l'organizzazione
- L'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 può essere riconosciuta anche se l'agente persegue un vantaggio personale, purché sia consapevole di agevolare l'interesse della cosca
- Per la misura cautelare, l'incensuratezza non esclude automaticamente il rischio di reiterazione; le presunzioni di capacità di reiterazione ex art. 275 c.p.p. possono trovare applicazione se l'inserimento del soggetto nell'associazione è dimostrato
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