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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18974/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per partecipazione ad un'associazione dedita al narcotraffico (capo 2) e reati-fine collegati (capi 41, 57, 58, 60, 61) aggravati dall'art. 416-bis.1 c.p.: il ricorrente contestava la mancanza dei requisiti dell'art. 74 DPR 309/1990, l'assenza di prove specifiche del suo ruolo nella compagine (sostenendo di essere stato assunto come semplice bracciante per pochi mesi), l'insufficienza delle intercettazioni e della prova documentale, la possibile prescrizione di precedenti fatti, la travisazione di conversazioni e la mancata prova delle consegne contestate; contestava inoltre l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 e la sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di inquinamento probatorio, fuga e reiterazione) richiedendo riesame o derubricazione in forme meno gravi o in concorso di persone.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto non sindacabile in questa sede la valutazione del materiale probatorio di merito salvo che sia manifestamente illogica; ha confermato che il complesso investigativo (intercettazioni ambientali e telefoniche, servizi di osservazione, telecamere, sequestri — tra cui una piantagione con 3000 piante e sequestri di sostanza, arresti e riprese video — e dichiarazioni investigative) costituisce indizi gravi, precisi e concordanti della partecipazione consapevole di Messina all'associazione dedita al narcotraffico e del suo ruolo operativo e qualificato nella coltivazione, lavorazione e smistamento. Ha ritenuto sussistente anche l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 nella forma dell'agevolazione mafiosa e ha giudicato fondate le esigenze cautelari in ragione della permanenza del pericolo di reiterazione (anche alla luce delle presunzioni dell'art. 275, comma 3 c.p.p.). Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma che disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che i requisiti (organizzazione, ripetuta produzione/approvvigionamento, luoghi di stoccaggio, ruoli prestabiliti) risultassero dalle intercettazioni, riprese e sequestri

  • art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990

    Richiamato come parametro per escludere la riconduzione dell'attività alla sola previsione dei fatti di lieve entità; la Corte ha ritenuto che gli elementi non fossero compatibili con la limitazione ex comma 5

  • art. 74, comma 6 d.P.R. n. 309 del 1990

    Richiamato dal ricorrente come possibile diversa qualificazione dell'associazione; la Corte ha escluso questa riqualificazione per carenza degli elementi costitutivi della fattispecie di cui al comma 6

  • art. 416-bis c.p.

    Rilevante come fattispecie di associazione di tipo mafioso; la Corte ha confermato l'esistenza di dinamiche associative strutturate tra le compagini coinvolte

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Circostanza aggravante (agevolazione mafiosa); la Corte ha ritenuto configurabile l'aggravante anche se l'agente può avere vantaggi personali, purché consapevole di favorire l'organizzazione mafiosa

  • art. 275, comma 3 c.p.p.

    Presunzioni che possono giustificare la custodia cautelare per il pericolo di reiterazione; la Corte ha ritenuto correttamente applicate tali presunzioni in relazione al ruolo e alla professionalità del ricorrente

  • art. 173, comma 1 disp. att. c.p.p.

    Limiti nella articolazione dei motivi di ricorso in Cassazione nelle misure cautelari; richiamato per precisare i limiti entro cui il ricorrente ha proposto i motivi

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che prevede la condanna alle spese processuali per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati; applicata per condannare il ricorrente

  • art. 23, comma 8 d.l. n. 137 del 2020 (conv. L. n.176/2020)

    Previsione che permette la trattazione scritta in Cassazione per specifici casi; richiamata per motivare la trattazione del giudizio senza discussione orale

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

    Adempimenti della cancelleria relativi alla comunicazione prevista dopo la pronuncia; richiamata in ordine agli adempimenti consequenziali

Massime di principio

  • In sede di Cassazione sulle misure cautelari non è consentito rideterminare i fatti o reinterpretare le intercettazioni salvo quando la motivazione di merito sia manifestamente illogica o irragionevole
  • Un compendio probatorio articolato (intercettazioni concordanti con filmati, servizi di osservazione, sequestri e arresti) può formare indizi gravi, precisi e concordanti idonei a sostenere la custodia cautelare per associazione dedita al narcotraffico
  • La partecipazione continuativa e la professionalità specialistica (es. competenze nella coltivazione/innalzamento del THC, confezionamento) sono indici rilevanti del ruolo consapevole nell'organizzazione criminale, anche se la durata dell'attività è relativamente breve
  • Il breve arco temporale delle condotte non esclude la configurabilità dell'associazione quando emerga un sistema collaudato e strutturato di produzione, lavorazione e smistamento
  • Espressioni come 'noi', 'fratelli' o riferimenti a figure apicali (anche se espresse con termini familiari come 'cugino') possono essere valorizzate per dimostrare l'appartenenza o la consapevolezza di favorire l'organizzazione
  • L'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 può essere riconosciuta anche se l'agente persegue un vantaggio personale, purché sia consapevole di agevolare l'interesse della cosca
  • Per la misura cautelare, l'incensuratezza non esclude automaticamente il rischio di reiterazione; le presunzioni di capacità di reiterazione ex art. 275 c.p.p. possono trovare applicazione se l'inserimento del soggetto nell'associazione è dimostrato

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