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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18896/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva determinato la pena complessiva per reati già giudicati in due sentenze, censurando la insufficiente e generica motivazione in relazione all'entità degli aumenti di pena applicati alle due estorsioni satellite (un aumento di cinque anni per il capo M1) e di un anno per il capo B)), deducendo violazione di legge processuale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per difetto di motivazione. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione non abbia spiegato in modo specifico e sufficiente le ragioni del forte divario tra gli aumenti applicati alle due estorsioni, richiamando principi giurisprudenziali che impongono la motivazione distinta e congrua per ciascun aumento. L'ordinanza è stata annullata limitatamente alla determinazione della pena complessiva e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Reggio Calabria per un nuovo giudizio sul punto, con piena libertà valutativa ma nel rispetto dei principi indicati; è stato invece confermato il riconoscimento dell'istituto della continuazione.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Il reato di associazione di tipo mafioso è stato assunto come reato rilevante nella determinazione della pena-base; la sentenza individua tale fattispecie quale elemento centrale nel calcolo complessivo della pena.

  • art. 390 cod. pen.

    Norma richiamata tra le imputazioni oggetto delle sentenze aggregate; citata nel contesto dei reati valutati insieme alla fattispecie associativa.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma relativa al delitto di estorsione: le due estorsioni sono state considerate reati-fine o reati satellite nella valutazione della continuazione e della determinazione degli aumenti di pena.

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Fondamento processuale del ricorso per cassazione, attinente alla denuncia di violazione per difetto di motivazione o motivazione apparente.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti e alla disciplina del cumulo/continuazione: la Corte evidenzia che la motivazione deve consentire di verificare il rispetto dei limiti previsti dall'art. 81 e l'assenza di un surrettizio cumulo materiale.

  • art. 132 cod. pen.

    Principi di determinazione della pena richiamati per sottolineare che il giudice ha potere discrezionale, ma deve esercitarlo secondo i parametri stabiliti dalla legge e motivare le scelte compiute.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena (circostanze, scopo della pena, personalità del reo) richiamati quale quadro entro cui il giudice dell'esecuzione deve motivare le maggiorazioni per i reati satellite.

  • Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio che il giudice deve motivare distintamente e in modo adeguato l'aumento per ciascun reato satellite, con livello motivazionale correlato all'entità degli aumenti, al fine di consentire un controllo effettivo della proporzionalità.

  • Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024

    Precedente richiamato che afferma l'obbligo di scorporare i reati già riuniti, individuare il più grave e poi applicare autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli già uniti in continuazione.

Massime di principio

  • Quando sono riunite in sede esecutiva più sentenze con reati già valutati in continuazione, il giudice deve scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione e individuare il reato più grave quale base per il calcolo.
  • Per ciascun reato satellite il giudice deve calcolare e motivare distintamente l'aumento di pena: la motivazione deve essere tanto più articolata quanto più consistente è l'aumento.
  • Il richiamo generale alla "gravità dei fatti" o alla "pericolosità" del condannato è insufficiente: il giudice deve indicare elementi concreti che giustifichino la diversa incidenza delle aggravazioni tra reati omologhi.
  • La motivazione deve consentire il controllo della proporzionalità tra le pene e l'accertamento che non sia stato operato un cumulo materiale né superati i limiti previsti dall'art. 81 c.p.
  • Se la motivazione è carente in relazione agli aumenti, la Corte di Cassazione può annullare la determinazione della pena e rinviare per nuovo giudizio, pur lasciando al giudice lepiena libertà valutativa nel rispetto dei principi di motivazione.

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