Cassazione Penale, Sentenza n. 18921/2025 del 21/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello sostenendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di rapina, contestavano la sussistenza dell'aggravante collegata alla rapina e lamentavano l'errata valutazione/dimenticanza nell'applicazione di circostanze attenuanti (art. 62, n. 4 e art. 114 c.p.). Inoltre è stata depositata una memoria con remissione di querela della persona offesa.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibili i ricorsi nella parte principale perché i motivi risultavano generici o mera reiterazione di censure già svolte in appello e prive del concreto confronto richiesto dall'art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.; ha però annullato senza rinvio la sentenza limitatamente ai reati di lesione personale e danneggiamento, perché estinti per remissione di querela, cancellando la pena in continuazione di 6 mesi di reclusione e 300 euro di multa. Per il resto la sentenza è stata confermata e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e confrontarsi concretamente con le motivazioni della sentenza impugnata; la mera reiterazione di censure già svolte in appello o argomentazioni apparenti rende il ricorso inammissibile.
art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen.
La Corte ha ritenuto che l'eccezione riguardante l'applicazione dell'attenuante risultava generica e non superava il giudizio di merito espresso dalla corte territoriale, quindi non rivedibile in Cassazione in assenza di critica specifica.
art. 114 cod. pen.
La mancata concessione dell'attenuante prevista è stata valutata come giudizio di merito adeguatamente motivato dalla corte di merito e pertanto non suscettibile di revisione per genericità del ricorso.
remissione di querela (effetto estintivo sui reati procedibili a querela)
La remissione della querela da parte della persona offesa estingue i reati procedibili a querela (lesioni e danneggiamento), con conseguente annullamento senza rinvio delle relative condanne e cancellazione delle pene.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve formulare censure specifiche e confrontarsi esplicitamente con le motivazioni della sentenza impugnata: gli argomenti generici o la mera riproposizione di quanto già detto in appello sono causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 591(1)(c) c.p.p.
- La remissione di querela, se tempestivamente prodotta e senza clausole, estingue i reati procedibili a querela e comporta l'annullamento senza rinvio delle condanne relative; la remissione può determinare un risultato favorevole anche se il ricorso principale è inammissibile su altri punti.
- Le contestazioni rivolte a valutazioni di merito delle corti territoriali (es. riconoscimento o negazione di attenuanti, valutazione di attendibilità) richiedono una critica motivata e specifica per essere esaminate in Cassazione; altrimenti restano inattaccabili.
- Se in appello non è stata sollevata una questione specifica (es. sull'aggravante), non è possibile fondare il ricorso in cassazione su tale punto, salvo che non emergano profili di diritto nuovi e adeguatamente sviluppati.
- In sede di impugnazione è strategico verificare e documentare tempestivamente la remissione di querela della persona offesa quando rilevante, perché può produrre estinzione dei reati procedibili a querela indipendentemente dall'esito delle altre censure.
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