Cassazione Penale, Sentenza n. 18891/2025 del 21/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato per violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge penale, sostenendo che alla data dell'udienza di appello fosse ormai decorso il termine prescrizionale (anni 7 e mesi 6) in relazione al reato contestato consumato il 7 dicembre 2016, con conseguente estinzione del reato e dell'azione penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e quindi inammissibili. Ha rilevato che il giudizio di appello era stato rinviato più volte e che, per un impedimento dell'imputato, era stata disposta una sospensione di 60 giorni decorrenti dalla cessazione dell'impedimento; pertanto, alla data di discussione del 16/07/2024 il termine di prescrizione (7 anni e 6 mesi) non era ancora maturato. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
art. 606 lett. b) cod.proc.pen.
Il motivo di cassazione è stato articolato ai sensi dell'art. 606 lett. b) (inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla prescrizione). La Corte ha ritenuto il motivo infondato perché, alla data della decisione impugnata, la prescrizione non era decorso per effetto dei rinvii e della sospensione dovuta all'impedimento processuale.
norme sulla prescrizione e sulla sospensione della prescrizione
La Corte ha applicato il principio per cui i termini prescrizionali devono essere calcolati tenendo conto dei rinvii e delle sospensioni (es. sospensione decorrente da impedimento dell'imputato), sicché periodi di sospensione determinano il mancato perfezionamento della prescrizione alla data contestata dai ricorrenti.
Massime di principio
- Quando si deduce la prescrizione occorre calcolare il termine con attenzione includendo tutti i rinvii, le sospensioni e gli eventuali periodi di impedimento: questi interrompono o sospendono il decorso e possono impedire il maturare della prescrizione.
- Il ricorrente che invoca la prescrizione deve dimostrare che, alla data decisoria richiamata, il termine era effettivamente maturato; il giudice verifica il calendario processuale (fissazioni udienze, rinvii, atti motivanti gli impedimenti).
- Un rinvio processuale motivato da impedimento dell'imputato può comportare una sospensione computata ai fini della prescrizione (es. 60 giorni dalla cessazione dell'impedimento come nel caso), quindi non è automatica la maturazione del termine prescrizionale alla prima data utile.
- I ricorsi per cassazione fondati esclusivamente su un'affermazione generica di prescrizione senza il concreto calcolo temporale e la prova dei periodi utili rischiano di essere dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza.
- In procedimenti con più imputati e esiti parziali (assoluzioni/condanne diverse), le deduzioni di prescrizione devono riferirsi specificamente ai singoli capi e periodi contestati, indicando le date di riferimento e le eventuali sospensioni applicabili.
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