Cassazione Penale, Sentenza n. 18893/2025 del 21/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Conflitto di competenza territoriale nel procedimento penale a carico di Francesco Conticini (imputato, titolare d'impresa) per violazioni tributarie: capo A (omessa presentazione IVA anno 2016, imposta evasa > €50.000) contestato come commesso in Borgo San Lorenzo il 1/6/2017; capo B (omessa presentazione dichiarazione redditi 2017) in Montecatini Terme il 30/1/2018; capo C (omessa presentazione IVA 2018) in Montecatini Terme il 30/7/2019; capo D (occultamento/distruzione delle scritture contabili per gli anni 2016-2018) in Montecatini Terme il 7/1/2020. Il GUP di Pistoia, con sentenza 25/9/2023, aveva dichiarato la propria incompetenza ritenendo determinante il reato sub A) (prima in ordine di tempo e ritenuto più grave dal giudice di Pistoia) e facendo riferimento al domicilio fiscale dell'imputato a Borgo San Lorenzo (circondario Tribunale di Firenze). Il GUP di Firenze, con ordinanza 12/12/2024, ha proposto conflitto negativo sostenendo che il reato più grave è invece il capo D (art.10 d.lgs. n.74/2000) per la cornice edittale maggiorata in seguito al d.l. n.124/2019, e che quindi la competenza territoriale deve essere del Tribunale di Pistoia.
La decisione
La Corte ha ammesso il conflitto e lo ha risolto dichiarando la competenza territoriale del Giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare del Tribunale di Pistoia. Motivazione: applicazione dell'art.16 cod. proc. pen. per procedimenti connessi; il reato più grave è il capo D (violazione art.10 d.lgs. n.74/2000) punito con reclusione da 3 a 7 anni in ragione della commissione del fatto successiva all'entrata in vigore del d.l. 26.10.2019, n.124 (conv. legge 10.12.2019, n.157) e contestato come commesso a Montecatini Terme (circondario Tribunale di Pistoia). Pertanto la competenza territoriale per connessione spetta al Tribunale di Pistoia; disposta la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia.
Norme richiamate
Regola la determinazione della competenza territoriale nei reati connessi: il giudice competente è quello relativo al reato più grave; in caso di pari gravità, il giudice del primo reato.
Norma richiamata in relazione all'ammissibilità del conflitto (in particolare nella situazione di stasi processuale dopo la dichiarazione di incompetenza).
Autorizza l'intervento della Corte per risolvere il conflitto di competenza tra giudici.
Prevede il reato di omessa presentazione di dichiarazioni fiscali; la cornice edittale da considerare varia in funzione del tempo di commissione rispetto alle modifiche normative.
Sanziona l'occultamento o distruzione delle scritture contabili; nella fattispecie il reato sub D) è stato ritenuto il più grave per la cornice edittale (reclusione 3-7 anni) applicabile essendo commesso dopo la modifica normativa.
Stabilisce i criteri per la determinazione del luogo di commissione dei reati tributari; i giudici non hanno contestato la corretta individuazione dei luoghi nei capi A–D.
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Richiamata in relazione alla qualificazione delle imputazioni (concorso di norme/concause); non decisiva nel tema della competenza territoriale, ma presente nella formulazione delle accuse.
d.l. 26.10.2019, n.124 (conv. legge 10.12.2019, n.157)
Provvedimento che ha aggravato le cornici edittali di taluni reati tributari; rilevante per stabilire quale sia il reato più grave quando alcuni fatti sono commessi dopo la sua entrata in vigore.
Massime di principio
- Nei procedimenti per reati connessi la competenza territoriale si determina in base al reato più grave (art.16 c.p.p.); se i reati hanno pari gravità, prevale il giudice del primo reato.
- Per individuare il reato più grave occorre fare riferimento alla cornice edittale applicabile al singolo reato, tenendo conto della data di commissione rispetto a eventuali modifiche normative che incidono sulla gravità della pena.
- Le modifiche normative di natura sostanziale (aggravamento della pena) non si applicano retroattivamente ai fatti commessi prima della loro entrata in vigore; se invece il fatto è successivo alla modifica, si deve considerare la nuova cornice edittale.
- La competenza si determina sulla base della contestazione formulata dal pubblico ministero; la indicazione dei luoghi di commissione e della natura della connessione è decisiva salvo che la contestazione contenga errori macroscopici e immediatamente percepibili.
- Per i delitti tributari la determinazione del luogo di commissione segue i criteri di cui all'art.18 d.lgs. n.74/2000 (es. domicilio fiscale, luogo di tenuta delle scritture), ma tale criterio può essere sovrastato dal criterio del reato più grave quando la connessione trasporta la competenza in altro circondario.
- Se si crea una situazione di stasi processuale (p.es. perché un giudice si dichiara incompetente e l'altro rifiuta la causa) il conflitto di competenza è ammissibile e deve essere risolto dalla Corte ai sensi dell'art.32 c.p.p.
- La scelta del giudice competente per connessione deve essere motivata tenendo conto delle date di commissione, delle cornici edittali vigenti al momento dei fatti e della contestazione formulata dal P.M.; verifiche sulla correttezza formale della contestazione possono esimere dal ritenere ammissibile un diverso criterio.
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