Cassazione Penale, Sentenza n. 29134/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 per il possesso di 8,9 grammi di marijuana. La difesa ha presentato quattro motivi: (1) vizio di motivazione e travisamento probatorio opinando che la sostanza era destinata ad uso personale e non allo spaccio, contestando l'interpretazione della testimonianza di El Salem/Al Salem; (2) mancato riconoscimento della non punibilità ex art. 131-bis c.p.; (3) mancato riconoscimento di attenuanti atipiche; (4) mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., sostenendo l'uso personale e la natura tenue del fatto.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso quale infondato. Ha confermato che la condanna è corretta in considerazione degli elementi: il ricorrente fu osservato mentre parlava con un soggetto (Al Salem) che dichiarò l'intenzione di acquistare droga, il ricorrente fuggì alla vista degli operanti e la sostanza venne trovata nascosta all'esterno dell'abitazione (in un pluviale). Pur riconoscendo che la quantità poteva essere compatibile, in astratto, con uso personale, il contesto (vicinanza al nascondiglio, intenzione dichiarata dell'acquirente, comportamento evasivo) giustifica la qualificazione come detenzione ai fini di spaccio. Il diniego delle attenuanti generiche e della non punibilità ex art. 131-bis è motivato dai precedenti penali del ricorrente, alcuni con finalità lucrative, idonei a escludere la tenuità e ad evidenziare un'abitualità. L'attenuante ex art. 62 n.4 è stata rifiutata perché l'ipotesi di uso personale resta meramente ipotetica e non comprovata. Il ricorrente è condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
Norma sulla detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: la Corte ha ritenuto applicabile la fattispecie sulla base della contestualità degli elementi probatori (contatto con un soggetto che intendeva acquistare, occultamento della droga, fuga del ricorrente), anche se la quantità era limitata.
Norma che disciplina la non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto non applicabile la causa perché i precedenti del ricorrente, e la natura di tali precedenti (anche a scopo di lucro), dimostrano abitualità e ostano al riconoscimento della tenuità.
Si tratta di una delle attenuanti: la Corte ha escluso il suo riconoscimento ritenendo che l'eventuale destinazione a uso personale fosse solo un'ipotesi non suffragata da riscontri concreti, perciò insufficiente a fondare l'attenuante.
Massime di principio
- La semplice esiguità della quantità di droga non determina automaticamente l'esclusione della finalità di spaccio: il contesto (occultamento, rapporti con acquirenti, comportamento alla vista delle forze dell'ordine) è determinante.
- La presenza di un soggetto che dichiara l'intenzione di acquistare e la vicinanza temporale/spaziale tra incontro e nascondiglio della sostanza consente di inferire la finalizzazione allo spaccio anche senza un accordo preventivo esplicito.
- Per ottenere il riconoscimento della non punibilità per tenuità ex art. 131-bis, è necessario dimostrare l'assenza di abitualità e la nettezza della marginalità del fatto; precedenti penali rilevanti, soprattutto con finalità lucrative, ostano al riconoscimento.
- Le attenuanti (generiche, atipiche o previste dall'art. 62) richiedono elementi probatori concreti e non possono basarsi su mere ipotesi difensive. Il difensore deve produrre riscontri (es. elementi che provino uso esclusivamente personale, assenza di occultamento, mancanza di contatti con acquirenti).
- In casi simili, le strategie difensive efficaci includono: contestare la credibilità e la coerenza dei testimoni, fornire prove dirette dell'uso personale (medico, quantitativo e di consumo), documentare l'assenza di elementi tipici dello spaccio (es. confezionamento, strumenti di misura, denaro provento), e argomentare puntualmente sull'assenza di abitualità per contrastare l'applicazione di art. 131-bis.
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