Cassazione Penale, Sentenza n. 07261/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame di Ancona che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto del Pubblico ministero di sequestro probatorio. Il sequestro riguardava una patente di guida ritenuta falsificata (rilasciata apparentemente dalle autorità bulgare) e telefoni/dispositivi informatici utili a recuperare elementi probatori. Il motivo di ricorso denunciava violazione degli artt. 253 e 275 c.p.p., carenza e inadeguatezza della motivazione (soprattutto per relationem rispetto all'informativa di polizia giudiziaria), violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza per il sequestro indiscriminato dei contenuti dei dispositivi, e l'irrilevanza di un ulteriore sequestro quando la patente sarebbe già stata acquisita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nel punto relativo all'eccessiva estensione del sequestro dei dati contenuti nei dispositivi. Ha ritenuto che, pur essendo corretta la motivazione sul fumus del reato e sulle finalità probatorie generali (riferite anche all'informativa di polizia giudiziaria), il provvedimento impugnato non si è confrontato adeguatamente con il principio di proporzionalità: mancava una specifica delimitazione dei dati da acquisire, l'indicazione dei criteri di selezione, di eventuali perimetrazioni temporali e dei tempi entro cui sarebbe stata effettuata la selezione e la restituzione dei dati non pertinenti. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Ancona per nuovo giudizio, prescrivendo l'osservanza dei principi giurisprudenziali richiamati. Le altre censure (sulla sussistenza del fumus e sulla finalità probatoria in generale) sono state respinte.
Norme richiamate
Norma penale richiamata nell'imputazione riguardante la falsificazione della patente; indicativa dell'ipotesi di reato contestata.
Ulteriore norma penale richiamata nell'imputazione connessa alla falsificazione/documento falso.
Codice di procedura penale, art. 253
Norma pertinente al sequestro probatorio e ai suoi requisiti formali e sostanziali, richiamata nella doglianza sulla legittimità del provvedimento.
Codice di procedura penale, art. 275
Norma correlata alle misure cautelari reali e ai limiti del vincolo reale; evocata nel motivo per contestare la legittimità del sequestro.
Codice di procedura penale, art. 416
Richiamato per il criterio di indicazione della contestazione provvisoria e per far emergere in modo articolato l'ipotesi di reato e la condotta attribuita all'indagato.
Disp. att. cod. proc. pen., art. 173
Norma processuale che disciplina limiti di enunciazione del motivo nel ricorso per cassazione (uso conciso e limiti della motivazione scritta), richiamata nel contesto del contenuto del motivo di ricorso.
Codice di procedura penale, art. 611 (modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022)
Norma sulla trattazione del ricorso senza intervento delle parti; il ricorso è stato trattato in base alla versione aggiornata.
Massime di principio
- Il richiamo ad una informativa di polizia giudiziaria può integrare la motivazione del decreto di sequestro probatorio, purché sia garantito l'accesso a tale documento alla difesa e la motivazione complessiva sia coerente, completa e ragionevole.
- La sussistenza del fumus e la finalità probatoria devono essere esposte almeno nei termini minimi di comprensibilità: non è sufficiente un mero rinvio apodittico alle norme incriminatrici.
- Il sequestro di dispositivi elettronici non può comportare l'acquisizione indiscriminata dell'intera massa di dati senza che il decreto motivi la necessità di un sequestro esteso; occorre indicare le specifiche informazioni oggetto di ricerca o i criteri di selezione, un eventuale perimetro temporale e i tempi della selezione e restituzione dei dati non pertinenti.
- Il fatto che parte della prova materiale sia già stata acquisita non esclude a priori la legittimità di ulteriori sequestri se risultano esigenze probatorie ulteriori e specificamente motivate (es. verifica dell'attendibilità, approfondimento dei contatti tra correi), ma tali esigenze devono essere chiaramente indicate.
- In sede di cassazione il sindacato sui provvedimenti cautelari reali è limitato a violazioni di legge o a vizi della motivazione talmente gravi da renderla incomprensibile; tuttavia tali limiti non escludono il controllo del rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza.
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