Cassazione Penale, Sentenza n. 4537/2022 del 09/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva rifiutato di sospendere l'ordine di esecuzione delle pene concorrenti emesso il 18/09/2013, al fine di poter, da libero, proporre istanza di misura alternativa (affidamento in prova ai servizi sociali). Sosteneva che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.41/2018 (che ha esteso la sospendibilità fino a quattro anni), l'ordine originariamente non sospendibile sarebbe divenuto sospendibile e che l'irreperibilità, quando intervenuta, è causa di revoca della sospensione e non ostativo alla sua concessione; inoltre sosteneva che, per effetto della pronuncia costituzionale retroattiva, gli doveva essere restituita la facoltà di ottenere la sospensione per chiedere la misura alternativa.
La decisione
Il Tribunale ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Pur rilevando che la motivazione del GIP era incompleta sotto un profilo, la Corte ha confermato che la decisione è corretta perché il ricorrente aveva già presentato domanda di affidamento in prova dopo il primo ordine di esecuzione e, dopo il secondo ordine, nella udienza del 2/10/2013, aveva rinunciato alla domanda, consapevole dell'inammissibilità per superamento della soglia di pena allora vigente. Di conseguenza non possono operare a suo favore gli effetti retroattivi della sentenza di incostituzionalità: la sospensione prevista dall'art.656 cod. proc. pen. ha funzione preventiva per consentire la delibazione della misura alternativa prima dell'inizio dell'esecuzione; se la domanda è stata già decisa o validamente rinunciata, la sospensione non è più funzionale e non può essere ripetuta rispetto al provvedimento che ha unificato le pene.
Norme richiamate
art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
riferito al testo prima e dopo la declaratoria di incostituzionalità e alla possibilità di sospensione dell'esecuzione per pene fino a quattro anni
Disposizione che consente la sospensione temporanea dell'ordine di esecuzione per consentire la proposizione e la valutazione di istanze di misure alternative; dopo la sentenza n.41/2018 la sospendibilità si estende fino a quattro anni, ripristinando simmetria con l'art.47 Ord. pen., salvo che la domanda sia già stata decisa
art. 656, comma 7, cod. proc. pen.
citato in giurisprudenza in relazione all'espressione "stessa condanna"
Interpretato dalla giurisprudenza nel senso che la nozione di "stessa condanna" ricomprende anche una singola condanna inserita nel cumulo; ciò impedisce la reiterazione della sospensione rispetto a un successivo provvedimento che unifica le pene se la domanda presentata con riguardo alla condanna originaria sia stata giaà decisa negativamente
testo richiamato per la simmetria normativa con art.656 cod. proc. pen.
Norma dell'ordinamento penitenziario relativa all'accesso alle misure alternative; la Corte costituzionale ha ricondotto la disciplina processuale alle stesse soglie sostanziali, ampliando l'ambito di sospendibilità
intervento normativo che aveva elevato a quattro anni il limite edittale per l'affidamento in prova
Modifica normativa intervenuta dopo il secondo ordine di esecuzione cui il ricorrente era stato destinatario; rilevante per la determinazione del momento in cui la pena diventava sospendibile
Sentenza Corte Costituzionale n.41 del 6 febbraio 2018
declaratoria di incostituzionalità dell'art.656, comma 5, nella parte che fissava il limite a tre anni
Ha dichiarato l'illegittimità della soglia di tre anni consentendo, con effetti retroattivi, che la sospendibilità si estendesse fino a quattro anni e imponendo al giudice dell'esecuzione l'obbligo di riesaminare le domande di sospensione per le pene comprese tra tre e quattro anni, salvo che la domanda fosse già stata decisa
Giurisprudenza di legittimità (Sez.1, n.34428 del 02/07/2018; Sez.1, n.19596 del 22/06/2020)
sentenze citate in motivazione (Bevilacqua, Calabrese, Bottone)
Chiariscono che il giudice dell'esecuzione deve esaminare le domande sopravvenute alla declaratoria di incostituzionalità, ma che non va disposta la sospensione quando la domanda relativa alla stessa condanna era già stata valutata dal tribunale di sorveglianza; la nozione di "stessa condanna" comprende anche una condanna componente del cumulo
Massime di principio
- La sentenza della Corte costituzionale che amplia la sospendibilità delle pene ha effetto retroattivo e impone al giudice dell'esecuzione di riesaminare le domande di sospensione per le pene tra tre e quattro anni, salvo che la domanda sia già stata effettivamente decisa.
- La sospensione dell'ordine di esecuzione ha carattere preventivo e funziona per permettere la delibazione preventiva di una istanza di misura alternativa: se tale istanza era già stata proposta e decisa (anche per rinuncia), la sospensione non può essere riproposta rispetto al provvedimento che ha unificato o cumulato le pene.
- La rinuncia consapevole alla domanda di misura alternativa vale come mancata ed efficace valutazione della domanda stessa e impedisce di beneficiare successivamente degli effetti benefici di una pronuncia costituzionale intervenuta dopo la rinuncia.
- L'irreperibilità del condannato costituisce motivo di revoca di una sospensione già concessa ma non è automaticamente ostativa alla sua concessione in presenza delle condizioni di legge; tuttavia, i fatti concreti e la storia procedimentale (domande presentate, decisioni o rinunce) sono decisivi per valutare l'applicabilità degli effetti retroattivi.
- In caso di cumulo o unificazione di pene, la valutazione sulla sospensione va riferita alla funzione preventiva rispetto alla stessa posizione esecutiva: una domanda già decisa su una componente del cumulo impedisce la ripetizione della stessa tutela per il provvedimento che ingloba la precedente condanna.
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