Cassazione Penale, Sentenza n. 33239/2024 del 28/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del 28/11/2023 del Tribunale di Catania che aveva rigettato l'appello cautelare del difensore volto a ottenere la scarcerazione per avvenuta espiazione della pena o per aver espiato due terzi della pena edittale. La difesa sosteneva che, in caso di consolidamento della condanna di primo grado a 30 anni, tale pena sarebbe dovuta confluire nel cumulo di pene già maturato per reati commessi anteriormente all'inizio della carcerazione (31/12/2001) applicando il criterio moderatore dell'art. 78 c.p., con esito che la pena complessiva eseguibile non supererebbe i 30 anni e risulterebbe quindi interamente espiata al 6/12/2021; da ciò deriverebbe la mancanza delle esigenze cautelari e la conseguente impropria permanenza in custodia cautelare. Il Tribunale aveva ritenuto infondato l'appello, affermando che la misura cautelare presuppone pericolosità attuale e che il principio di "fungibilità" tra pena e custodia non è applicabile per analogia automatica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio consolidato, affermato dalle Sezioni Unite (sent. n. 16085/2011), per cui i principi di proporzionalità e adeguatezza obbligano a una verifica continua della perdurante idoneità della misura cautelare, ma ha escluso che l'avvicinarsi del termine teorico della pena eseguibile determini automaticamente la perenzione della custodia. Nel caso concreto la difesa non ha dimostrato l'assenza di esigenze cautelari residue né fornito elementi tali da imporre la scarcerazione; pertanto la custodia è stata confermata e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
norma richiamata come base procedurale per l'appello in materia cautelare; il Tribunale ha deciso sul merito dell'appello cautelare ai sensi di tale disposizione
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
norme invocate nel ricorso per censurare violazioni di legge e carenza di motivazione nella decisione di merito
art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
norma processuale richiamata dalla difesa in relazione alla valutazione delle misure cautelari e dei relativi rimedi
art. 273, comma 2 cod. proc. pen.
norma inerente i mezzi di impugnazione o di impugnabilità dei provvedimenti cautelari invocata nella doglianza
art. 275, comma 2 cod. proc. pen.
richiamata in relazione ai parametri di adeguatezza delle misure cautelari
criterio moderatore usato dalla difesa per calcolare la pena complessiva eseguibile in caso di cumulo; la Corte ha preso atto dell'argomentazione ma ha precisato che il possibile risultato esecutivo non determina automaticamente l'estinzione della custodia
Sezioni Unite, sentenza n. 16085/2011
principio di diritto secondo cui i principi di proporzionalità e adeguatezza prescrivono una verifica continua della idoneità della misura cautelare rispetto alle esigenze concrete, valutando la minor compressione possibile della libertà personale
Cass. sent. n. 14220/2023 e n. 3787/2023
giurisprudenza citata dalla difesa che riconosce la possibilità di valutare l'entità della pena da espiare anche al di fuori della sede esecutiva e l'attinenza del criterio di proporzionalità alle misure cautelari; la Corte tuttavia ha ritenuto che tali precedenti non impongano un'automatica scarcerazione
norma applicata per la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Il principio di proporzionalità e quello di adeguatezza richiedono una verifica continua della sussistenza delle esigenze cautelari per tutta la durata della misura, ma tale verifica non comporta l'automatica cessazione della custodia quando la durata della misura si avvicina alla pena potenzialmente eseguibile
- La mera approssimazione temporale tra durata della custodia cautelare e pena teorica eseguibile (anche in presenza di cumulo e applicazione dell'art. 78 c.p.) non è sufficiente a imporre la scarcerazione: la difesa deve documentare l'assenza delle esigenze cautelari residue (pericolo di fuga, di inquinamento probatorio, reiterazione del reato, ecc.)
- La tesi della "fungibilità" automatica tra pena e custodia non può essere estesa per analogia: la custodia cautelare ha finalità diverse dalla pena e richiede la valutazione concreta della pericolosità attuale
- In ipotesi di cumulo di pene con reati commessi anteriormente a una precedente carcerazione e applicazione del criterio moderatore, occorre comunque valutare in concreto l'effettiva pena eseguibile e le esigenze cautelari residue; eventuali vantaggi prospettati in sede esecutiva non valgono di per sé a rimuovere le esigenze cautelari
- Onere della prova: chi chiede la scarcerazione per esaurimento della pena deve fornire elementi concreti e calcoli completi che dimostrino in modo convincente l'assenza di pena da eseguire e l'assenza di esigenze cautelari correlate
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