Cassazione Civile, Ordinanza n. 07355/2024 del 19/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine dal rapporto di lavoro svolto da una cittadina bosniaca dal 4 settembre 1998 al 20 dicembre 2010 alle dipendenze del Comando Contingente Nazionale Carabinieri in Bosnia Erzegovina. La lavoratrice ha chiesto in giudizio la condanna del Ministero della Difesa al pagamento di differenze retributive rispetto al trattamento previsto per il personale civile a statuto locale dei comandi NATO in Italia, oltre al TFR e ai contributi previdenziali e assistenziali. Il Tribunale di Roma aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano; la Corte d'appello di Roma ha confermato tale decisione, ritenendo applicabile la disciplina convenzionale NATO e la giurisdizione dello Stato di soggiorno. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione della Convenzione di Londra e dei trattati internazionali richiamati, per asserito contrasto con l'ordine pubblico internazionale e interno e perché la Bosnia Erzegovina avrebbe aderito solo nel 2008; 2) insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione, per mancata valutazione della nullità dei contratti sottoscritti e della non arbitrabilità della controversia, in quanto il procedimento arbitrale sarebbe nullo per difetto di giusto processo; 3) violazione della normativa sul contributo unificato e dell'esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c., per avere la Corte omesso di rilevare che la controversia era esonerata dal pagamento del contributo e per non aver considerato la dichiarazione sul reddito familiare.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, secondo la giurisprudenza consolidata richiamata, le controversie relative al lavoro prestato a favore di organi militari o uffici civili dei Paesi NATO da parte di personale civile locale, assunto per soddisfare esigenze locali, appartengono alla giurisdizione dello Stato di soggiorno; nel caso concreto, la Bosnia Erzegovina aveva aderito agli strumenti convenzionali rilevanti, sicché la giurisdizione italiana era esclusa. Ha dichiarato non esaminabile il secondo motivo, osservando che il difetto di giurisdizione del giudice italiano precludeva l'esame delle doglianze sul merito, sulla nullità dei contratti e sull'arbitrabilità. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo: l'art. 152 disp. att. c.p.c. riguarda solo prestazioni previdenziali o assistenziali; inoltre, la questione del contributo unificato attiene a presupposti processuali e tributari che non possono essere riesaminati come censura della decisione di merito. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Convenzione di Londra del 19 giugno 1951
Le condizioni di impiego e di lavoro del personale civile locale di una forza militare o di un elemento civile sono regolate dalla legislazione in vigore nello Stato ricevente; i lavoratori civili non sono considerati membri della forza armata. La controversia sul rapporto di lavoro appartiene quindi alla giurisdizione dello Stato di soggiorno.
Convenzione sulle missioni speciali NATO dell'8 dicembre 1969
Lo Stato ospitante esercita la propria giurisdizione sui cittadini dello stesso Stato che fanno parte della missione.
Convenzione tra gli Stati parte del Trattato Atlantico del Nord e gli altri partecipanti al Partenariato per la pace, relativa allo statuto delle loro forze, conclusa a Bruxelles il 19 giugno 1955
Gli Stati aderenti si impegnano ad applicare le disposizioni della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951.
Richiamato dalla Corte d'appello come principio generale in relazione all'individuazione della giurisdizione.
art. 111 Cost.
Invocato dalla ricorrente per sostenere la nullità del procedimento arbitrale per difetto del giusto processo.
È applicabile solo ai giudizi aventi ad oggetto prestazioni previdenziali o assistenziali, non a controversie di lavoro come quella in esame.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 9, comma 1-bis
Richiamato dalla ricorrente in relazione al contributo unificato e all'esenzione dal pagamento.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato richiamato dalla Corte.
L. 30 novembre 1995, n. 1335
Resa esecutiva in Italia la Convenzione di Londra del 19 giugno 1951.
Massime di principio
- Nelle controversie relative al lavoro prestato da personale civile locale alle dipendenze di strutture militari NATO, la giurisdizione va determinata in base alla disciplina convenzionale internazionale applicabile e, quando la prestazione è resa nello Stato di soggiorno per soddisfare esigenze locali, la giurisdizione spetta al giudice di quello Stato.
- La distinzione tra giurisdizione e legge applicabile è preliminare e decisiva: anche quando il rapporto possa essere regolato da una legge straniera, ciò non implica automaticamente il difetto di giurisdizione del giudice adito, che va verificato autonomamente.
- Quando il giudice di merito declina la giurisdizione italiana, le censure dirette al merito della controversia, alla validità dei contratti o all'arbitrabilità della lite restano assorbite e non possono essere esaminate nel giudizio di legittimità.
- L'art. 152 disp. att. c.p.c. opera solo per prestazioni previdenziali o assistenziali e non può essere invocato per ottenere l'esenzione dal contributo unificato in controversie di lavoro di diversa natura.
- L'attestazione sul raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 riguarda un presupposto processuale della pronuncia di rigetto, non un accertamento sulla concreta debenza originaria del contributo, che rimane estranea alla cognizione del giudice civile ordinario.
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