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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27198/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso e ha verificato che, alla data della sentenza di appello, il reato era già estinto per prescrizione. Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando estinto il reato per intervenuta prescrizione.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato, condannato in primo grado e con sentenza di appello confermativa, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: l'intervenuta prescrizione del reato. La difesa ha sostenuto che il fatto, commesso il 26 novembre 2016 e riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, e dell'art. 80, comma 1, lett. b), d.P.R. 309/1990, fosse soggetto al regime prescrizionale ordinario previsto dalla legge n. 251/2005, con termine base di sei anni e termine massimo di sette anni e sei mesi per effetto dell'aumento di un quarto. Secondo la difesa, alla data della sentenza impugnata sarebbero già decorsi sia il termine ordinario sia quello massimo, con conseguente estinzione del reato. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, mentre la difesa ha insistito per l'accoglimento.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Disposizione incriminatrice per la detenzione e cessione di stupefacenti in ipotesi di lieve entità; nel caso concreto costituiva il reato base.

  • art. 80, comma 1, lett. b), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Circostanza aggravante ad effetto speciale relativa alla collaborazione o utilizzazione di persona minore; rileva ai fini del calcolo della pena massima e quindi della prescrizione.

  • art. 157 c.p.

    Per il calcolo della prescrizione occorre avere riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato, tenendo conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale.

  • art. 160 c.p.

    Gli atti interruttivi fanno decorrere un nuovo termine di prescrizione dal giorno dell'interruzione; in presenza di più atti, il termine decorre dall'ultimo di essi.

  • art. 161 c.p.

    Il prolungamento complessivo della prescrizione non può superare un quarto del termine ordinario, salvo le eccezioni previste dalla legge.

  • art. 158 c.p.

    Per determinare il tempo necessario a prescrivere si guarda alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato, considerando le aggravanti ad effetto speciale e senza che rilevi il giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p. se non nei limiti di legge.

  • art. 69 c.p.

    Richiamato per escludere che il giudizio di bilanciamento delle circostanze incida, di regola, sul calcolo del termine di prescrizione oltre i limiti espressamente previsti.

  • art. 129 c.p.p.

    La causa estintiva maturata prima della decisione impugnata deve essere rilevata d'ufficio dal giudice dell'impugnazione.

  • art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p.

    Richiamati come eccezioni al regime generale di decorrenza della prescrizione dopo atti interruttivi.

Massime di principio

  • Ai fini della prescrizione, quando il reato è aggravato da una circostanza ad effetto speciale, il termine va calcolato sulla pena edittale risultante anche dall'aumento massimo per tale aggravante.
  • Gli atti interruttivi della prescrizione azzerano il decorso del tempo e fanno ripartire il termine, ma il suo prolungamento complessivo resta nei limiti di legge; con più atti interruttivi occorre verificare sia il termine massimo complessivo sia che tra un atto e il successivo non sia integralmente decorso il termine ordinario.
  • Se la prescrizione è maturata prima della decisione impugnata, il giudice dell'impugnazione deve rilevarla d'ufficio e dichiarare l'estinzione del reato.
  • La prescrizione già maturata prima della sentenza impugnata comporta l'annullamento senza rinvio della decisione di merito.
  • Nel calcolo del tempo necessario a prescrivere, rileva la pena stabilita dalla legge per il reato consumato e, nei limiti normativamente previsti, le aggravanti ad effetto speciale; il giudizio di bilanciamento non incide liberamente sul termine prescrizionale.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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