Cassazione Penale, Sentenza n. 5968/2023 del 13/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che li aveva confermati colpevoli per diversi furti in abitazione e per porto abusivo di armi. Le doglianze principali riguardano: (i) la presunta erronea identificazione e riconducibilità all'imputato dell'autovettura Ford Fiesta (targata CX430HG) usata per i reati e la presunta mancanza di esclusiva disponibilità del mezzo; (ii) la presunta inaccurata identificazione delle voci nelle intercettazioni ambientali/telefoniche e la validità/temporalità delle autorizzazioni alle captazioni; (iii) l'uso dei dati GPS/cella per localizzare il veicolo e la presunta imprecisione di tali dati; (iv) la qualità insufficiente delle immagini di videosorveglianza e la rilevanza del riconoscimento operato da agenti; (v) presunti travisamenti della prova e discrasie temporali e probatorie (es. strumenti utilizzati per forzare casseforti); (vi) contestazione del diniego delle attenuanti generiche e della determinazione del trattamento sanzionatorio; (vii) contestazioni sulla applicazione della recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di entrambi gli imputati. Dopo esame motivato, la Corte ha ritenuto che molte delle censure costituissero mera rivalutazione del materiale probatorio o fossero generiche, non indicate con la specificità necessaria per il sindacato di legittimità. In particolare: la Corte d'appello aveva fornito una motivazione congrua e non manifestamente illogica sulla riconducibilità della Ford Fiesta agli imputati; l'individuazione tramite agenti di polizia giudiziaria dalle immagini e il riconoscimento della voce nelle intercettazioni sono stati considerati elementi atipici ma valutabili nel merito e adeguatamente motivati; l'impugnazione dell'utilizzabilità delle intercettazioni è risultata generica e priva della specifica documentazione che la difesa avrebbe dovuto indicare/produrre; i rilievi sui dati GPS e sulle videocamere non hanno evidenziato travisamento della prova; le censure sulla mancata concessione delle attenuanti e sul trattamento sanzionatorio non sono fondate in sede di legittimità, atteso che la motivazione di merito è risultata aderente ai criteri normativi. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del procedimento e la Corte ha rilevato profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (la motivazione della sentenza è risultata sufficiente e lineare).
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Usato per la sintesi dei motivi di ricorso: i motivi sono stati sintetizzati a norma dell'articolo; la Corte prende atto della forma di esposizione conforme alla norma procedurale.
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Riferito alla necessità che gli indizi siano corroborati da altri elementi; la Corte ha valutato che i dati di localizzazione e le intercettazioni, considerati insieme ad altri elementi, formavano un quadro probatorio idoneo a sostenere la decisione di merito.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma che disciplina il vizio di travisamento della prova in cassazione: la Corte ha ricordato che il travisamento è sindacabile solo quando sia specificamente indicato l'atto da cui emergono elementi incontestabilmente diversi da quanto affermato dal giudice di merito; le censure svolte dai ricorrenti non raggiungevano tale parametro.
Richiamato nei principi relativi alla determinazione della pena di base; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia esercitato correttamente la discrezionalità in conformità a questi criteri.
Richiamato in relazione ai criteri per la determinazione della pena nel suo complesso; la Corte ha ritenuto congrua la motivazione sulla graduazione della pena da parte del giudice di merito.
Norma che autorizza la condanna alle spese del procedimento in Cassazione: la Corte ha applicato tale disposizione condannando i ricorrenti al pagamento delle spese e rilevando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In Cassazione non è ammesso un ordinario riesame del merito: le censure che consistono in una rivalutazione delle prove o nella diversa interpretazione del loro peso sono, di norma, inammissibili se non indicano atti specifici e determinati che dimostrino un travisamento.
- Il vizio di travisamento (art. 606, lett. e) va dedotto con indicazione puntuale degli atti che proverebbero l'inconsistenza o la diversa qualità dell'elemento probatorio; senza tale indicazione la censura è destinata a essere respinta.
- Prove atipiche quali il riconoscimento da parte degli investigatori di immagini o il riconoscimento della voce nelle intercettazioni possono essere ritenute valide se il giudice di merito motiva la loro attendibilità (es. pregressa conoscenza dell'indagato, ascolti ripetuti del timbro di voce, documentazione investigativa).
- Le doglianze sull'inutilizzabilità delle intercettazioni richiedono, in sede di legittimità, la specifica indicazione e produzione degli atti che attestano il vizio procedurale (decreto, R.I.T., convalide, date): la genericità o la mancata produzione comporta inammissibilità del motivo.
- I dati tecnici di geo-localizzazione (GPS, celle) vanno valutati in combinazione con altri elementi di riscontro; da soli possono essere indiziari ma se inseriti in un quadro coerente possono contribuire a fondare la responsabilità.
- Le contestazioni relative alla valutazione delle attenuanti o alla determinazione della pena sono difficilmente sindacabili in Cassazione salvo evidenze di illogicità manifesta nella motivazione di merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5884/2023 del 13/02/2023
- Sentenza penale · 13 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5885/2023 del 13/02/2023
- Sentenza penale · 13 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5886/2023 del 13/02/2023
- Sentenza penale · 13 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5887/2023 del 13/02/2023
- Sentenza penale · 13 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5888/2023 del 13/02/2023
- Sentenza penale · 13 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5891/2023 del 13/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →