Ordinanza n. 3143/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 2085/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Veneto che aveva respinto la domanda di restituzione del contributo di costruzione
Esito
La controversia
La società aveva ottenuto un’autorizzazione unica con permesso di costruire per la ristrutturazione di un edificio commerciale, direzionale e residenziale e aveva versato complessivamente euro 43.284,26 per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione. Aveva poi chiesto la restituzione delle somme, sostenendo che non fossero dovute; il Comune aveva respinto la richiesta. Il TAR aveva rigettato il ricorso ritenendo che l’intervento richiedesse il permesso di costruire e il pagamento del contributo, in quanto avrebbe determinato una complessiva trasformazione dell’organismo edilizio e modifiche dei prospetti. La società ha appellato la sentenza con tre motivi, contestando in sostanza la qualificazione dell’intervento e la debenza del contributo di costruzione. Il Consiglio di Stato ha ritenuto necessario accertare, mediante verificazione tecnica, la natura concreta delle opere, l’eventuale accorpamento o frazionamento delle unità immobiliari, le modifiche a volume, prospetti o superfici e l’eventuale aumento del carico urbanistico.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha deciso definitivamente l’appello né la domanda restitutoria. Ha disposto una verificazione affidata al Direttore della Direzione programmazione lavori pubblici ed edilizia della Regione Veneto, con facoltà di delega, per accertare la tipologia dell’intervento, l’eventuale accorpamento o frazionamento delle unità immobiliari, le modifiche di volume, prospetti o superfici dell’organismo edilizio e l’eventuale aumento del carico urbanistico, nonché ogni ulteriore circostanza rilevante. Sono state disciplinate le operazioni peritali, la partecipazione dei tecnici di fiducia, il deposito della relazione preliminare e finale e le osservazioni delle parti. Il Comune dovrà collaborare alle acquisizioni documentali; la mancata collaborazione potrà essere valutata ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. e ai fini delle spese. È stato posto a carico della società appellante un anticipo sul compenso del verificatore di euro 2.000,00, con riserva sulla ripartizione definitiva. La fissazione dell’udienza di merito è stata riservata all’esito degli incombenti istruttori.
Norme richiamate
qualora il verificatore dovesse segnalare nella relazione la loro mancata collaborazione, il Collegio potrà trarre argomenti di prova dalla condotta del Comune di Conegliano
La mancata collaborazione della parte all’attività istruttoria può essere valutata dal giudice come argomento di prova.
Richiamato quale norma relativa ai poteri istruttori del giudice amministrativo.
Richiamato quale norma relativa alla verificazione.
Richiamato quale norma relativa alla consulenza tecnica d’ufficio e agli ausiliari del giudice.
art. 6, lett. e-bis), d.P.R. n. 380/2001
La sentenza di primo grado aveva richiamato la disposizione per escludere l’esecuzione dei lavori in assenza di titolo abilitativo in presenza di modifiche dei prospetti; il Consiglio di Stato ha disposto verificazione proprio per accertare le caratteristiche concrete dell’intervento, senza ancora definire l’applicazione della norma.
Massime di principio
- Quando la qualificazione edilizia dell’intervento e la debenza del contributo di costruzione dipendono da caratteristiche tecniche controverse delle opere, il giudice amministrativo può disporre una verificazione per accertare la concreta consistenza dell’intervento prima di decidere l’appello e la domanda restitutoria.
- Ai fini della valutazione della debenza del contributo di costruzione, possono assumere rilievo l’accorpamento o il frazionamento delle unità immobiliari, le modifiche di volume, prospetti o superfici e l’eventuale aumento del carico urbanistico.
- La verificazione deve svolgersi nel contraddittorio delle parti, alle quali deve essere consentito nominare tecnici di fiducia, assistere alle operazioni e formulare osservazioni sulla relazione preliminare.
- La mancata collaborazione dell’amministrazione alle attività di acquisizione documentale disposte dal giudice può essere valutata come argomento di prova ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. e può incidere sulla regolazione delle spese di lite.
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