Cassazione Penale, Ordinanza n. 00718/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi manifestamente infondati e comunque inammissibili per genericità e aspecificità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata riguardava l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di guida in stato di ebbrezza. Nel ricorso per cassazione l'imputato ha censurato la decisione della corte d'appello, ma la Corte di cassazione rileva che i motivi sono del tutto generici e aspecifici: non indicano puntualmente le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, che era ritenuta sorretta da acquisizioni probatorie definite e significative e priva di vizi logico-giuridici.
Norme richiamate
Norma incriminatrice contestata nella sentenza di merito, relativa alla guida in stato di ebbrezza; la responsabilità per tale reato è stata confermata in appello.
art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.
Il ricorso è dichiarato inammissibile perché i motivi sono generici e aspecifici e non si confrontano con la motivazione della decisione impugnata.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, in assenza di ragioni di esonero.
Massime di principio
- In sede di legittimità i motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di doglianze generiche determina inammissibilità.
- La Corte di cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso quando la censura non indica in modo circostanziato gli errori di fatto o di diritto della decisione di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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