Sentenza del 16/03/2017 n. 665 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Irpef - Regimi speciali di tassazione - Imposta sostitutiva per la rivalutazione di terreni edificabili - Revocabilità dell'istanza di rivalutazione - Non Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva aderito alla procedura di rivalutazione del valore di un terreno, sulla base di una perizia giurata, dichiarandone un valore di 720.000.000 di lire e scegliendo il pagamento rateale dell'imposta sostitutiva del 4% prevista dall'art. 7 della legge n. 448/2001. Dopo aver versato la prima rata, aveva omesso le due successive e chiesto il rimborso di quanto già pagato, sostenendo che il Comune di Prato non aveva modificato la destinazione urbanistica del terreno da agricola a edificabile e che, quindi, era venuto meno il presupposto della rivalutazione. La questione centrale riguardava la possibilità di revocare unilateralmente l'opzione per la rivalutazione dopo il pagamento della prima rata.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado, ritenendo irrevocabile l'opzione per la rivalutazione. La procedura si perfeziona con la perizia giurata e il pagamento almeno della prima rata; da quel momento la scelta del contribuente costituisce un atto unilaterale dichiarativo di volontà, efficace nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, che non può essere revocato per una successiva scelta unilaterale. La contribuente è quindi rimasta obbligata al pagamento delle due rate residue, oltre agli accessori previsti. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
Art. 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448
Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze ... per i terreni edificabili può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore ... determinato sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva ... pari al 4 per cento del valore determinato.
La norma consente di sostituire al costo storico del terreno il valore risultante dalla perizia giurata, previo pagamento dell'imposta sostitutiva del 4%. Il pagamento può essere rateizzato fino a tre rate annuali di pari importo.
Art. 7, comma 3, della legge n. 448/2001
L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di eguale importo.
La rateizzazione costituisce una modalità di pagamento dell'imposta già dovuta e non una condizione per mantenere libera la scelta di aderire o meno alla rivalutazione.
Art. 81, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, nel testo richiamato dalla sentenza
La rivalutazione rileva ai fini del calcolo delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di terreni edificabili.
Articoli 1324, 1334 e seguenti del codice civile
La scelta di aderire alla rivalutazione, manifestata mediante perizia e pagamento dell'imposta, è qualificata come atto unilaterale dichiarativo di volontà che produce effetti quando giunge a conoscenza dell'Amministrazione finanziaria e non è successivamente revocabile unilateralmente.
Cassazione, sentenza n. 24057 del 12 novembre 2014
L'imposta sostitutiva in esame è un'imposta volontaria in quanto frutto di una libera scelta del contribuente.
Il contribuente sceglie volontariamente un regime agevolato, ottenendo un possibile risparmio fiscale futuro in cambio di un immediato introito per l'Erario.
Cassazione, sentenza n. 3410 del 20 febbraio 2015
La scelta del contribuente ... attraverso la perizia giurata di stima ed il versamento anche solo della prima rata dell'imposta sostitutiva ... non può essere revocato per scelta unilaterale del contribuente.
Perizia giurata e pagamento della prima rata perfezionano la rivalutazione e rendono irrevocabile l'opzione.
Cassazione, sentenza n. 6688 del 2 aprile 2015
Anche un evento successivo, quale il decesso del contribuente, non elimina la causa giuridica dell'imposta già pagata e non comporta automaticamente il diritto al rimborso.
Cassazione, sentenze n. 939 del 20 gennaio 2016, n. 385 del 13 gennaio 2016 e n. 13406 del 30 giugno 2016
La giurisprudenza richiamata conferma la stabilità dell'opzione per la rivalutazione e l'assenza di un diritto al rimborso fondato sul mancato successivo utilizzo del beneficio fiscale.
Massime di principio
- Quando un contribuente aderisce volontariamente a un regime fiscale agevolato e manifesta l'adesione con gli adempimenti richiesti, il pagamento anche della sola prima rata può perfezionare l'opzione.
- Una volta perfezionata la rivalutazione mediante perizia giurata e pagamento della prima rata, l'opzione è generalmente irrevocabile: il mancato pagamento delle rate successive non annulla la scelta, ma comporta il recupero delle somme dovute, con eventuali sanzioni e interessi.
- Il fatto che il vantaggio fiscale atteso non si realizzi, ad esempio perché il bene non viene venduto o non cambia la destinazione urbanistica, non determina automaticamente il venir meno dell'obbligo tributario né il diritto al rimborso.
- Prima di aderire a un regime opzionale con effetti definitivi è opportuno verificare l'effettiva sussistenza dei presupposti economici e giuridici e la probabilità di conseguire il beneficio fiscale previsto.
- Eventi sopravvenuti o valutazioni successive di convenienza, di regola, non consentono al contribuente di sciogliersi unilateralmente da un'opzione fiscale già perfezionata, salvo una specifica previsione normativa o un errore giuridicamente rilevante.
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