Sentenza del 16/03/2017 n. 221 - Corte di Giustizia UE
Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto - Principio della neutralità fiscale in tema di normativa nazionale e limite massimo del rimborso o compensazione del credito o dell'eccedenza dell'IVA - Principio della certezza del diritto in tema di termine ragionevole.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
X SpA disponeva, per il 2013, di un credito IVA pari a 1.727.104 euro e lo aveva utilizzato in compensazione per 775.055,72 euro, superando il limite annuo di 700.000 euro previsto dalla normativa italiana. L'Amministrazione ha recuperato 75.055,72 euro, applicando interessi e una sanzione del 30% per omesso versamento. La ricorrente sosteneva che il credito IVA fosse certo e che il limite alla compensazione, con il relativo regime sanzionatorio, violasse il principio di neutralità fiscale e il diritto dell'Unione.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che l'articolo 183, primo comma, della direttiva IVA non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale che limiti la compensazione dei crediti IVA con altri debiti tributari a un massimale annuale. Il limite è compatibile con il diritto dell'Unione soltanto se il contribuente può comunque recuperare integralmente il credito IVA, mediante rimborso, riporto o altri strumenti, entro un termine ragionevole e senza sopportare un rischio finanziario eccessivo. Spetta al giudice nazionale interpretare il diritto interno, accertare i fatti e verificare il rispetto del principio di proporzionalità. La Corte non ha quindi deciso definitivamente la controversia nazionale né ha stabilito in concreto la legittimità del recupero e delle sanzioni.
Norme richiamate
Articolo 183, primo comma, direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE
Qualora, per un periodo d'imposta, l'importo delle detrazioni superi quello dell'IVA dovuta, gli Stati membri possono far riportare l'eccedenza al periodo successivo, o procedere al rimborso secondo modalità da essi stabilite.
Gli Stati membri dispongono di discrezionalità nel disciplinare rimborso e riporto dell'eccedenza IVA, ma tali modalità devono rispettare la neutralità fiscale, la proporzionalità e il diritto del soggetto passivo a recuperare integralmente il credito entro un termine ragionevole.
Articoli 167, 168, 178 e 179 della direttiva 2006/112/CE
Il soggetto passivo ha il diritto di detrarre dall'imposta dovuta l'IVA dovuta o assolta per beni e servizi impiegati per operazioni soggette a imposta.
Queste disposizioni fondano il diritto alla detrazione dell'IVA e il suo esercizio mediante sottrazione dell'imposta detraibile da quella dovuta nel periodo d'imposta.
Articolo 252, paragrafo 2, direttiva 2006/112/CE
Gli Stati membri possono stabilire una durata del periodo d'imposta diversa, comunque non superiore ad un anno.
La disposizione consente agli Stati membri di organizzare i periodi d'imposta, entro il limite massimo annuale.
Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte ... con eventuale compensazione dei crediti.
La norma disciplina la compensazione tra crediti e debiti tributari e contributivi diversi, secondo le modalità dichiarative e temporali previste.
Articolo 34, primo comma, legge 23 dicembre 2000, n. 388
Il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ... è fissato in 700.000 euro per ciascun anno solare.
La norma introduce un massimale annuale per la compensazione o il rimborso dei crediti fiscali. Il limite non è automaticamente contrario al diritto dell'Unione, purché il credito IVA resti integralmente recuperabile in tempi ragionevoli.
Principio di neutralità fiscale dell'IVA
Il sistema IVA non deve trasformare l'imposta in un costo finanziario definitivo per il soggetto passivo. Eventuali limiti procedurali sono ammissibili solo se non impediscono o ritardano irragionevolmente il recupero integrale del credito.
Principio di proporzionalità
Le misure nazionali contro evasione, elusione e abuso devono essere idonee e necessarie, incidendo il meno possibile sul diritto alla detrazione e sul recupero dell'IVA.
Massime di principio
- Un massimale nazionale alla compensazione del credito IVA non è di per sé illegittimo: occorre esaminare l'intero sistema nazionale di compensazione, riporto e rimborso.
- La condizione decisiva è che il contribuente possa recuperare l'intero credito IVA entro un termine ragionevole, con modalità effettive e senza un rischio finanziario sproporzionato.
- La finalità di contrastare frodi ed evasione può giustificare limitazioni procedurali, ma non consente di rendere definitivamente inutilizzabile il credito IVA né di imporre oneri sproporzionati.
- La compatibilità concreta della disciplina deve essere valutata dal giudice nazionale, considerando durata effettiva del recupero, possibilità alternative di rimborso, entità del massimale e adeguatezza delle sanzioni.
- La sentenza non dichiara automaticamente legittimi il recupero, gli interessi o le sanzioni applicati: tali conseguenze devono essere esaminate separatamente alla luce del diritto nazionale e dei principi di proporzionalità e certezza del diritto.
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