Sentenza del 16/03/2017 n. 37 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
Riscossione - Notifica della cartella oltre il terzo anno successivo alla definitività dell'accertamento - Decadenza - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la validità della cartella di pagamento perché notificata oltre il termine decadenziale previsto per la riscossione coattiva dei tributi locali. In particolare, la notifica è avvenuta dopo il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui gli accertamenti ICI erano divenuti definitivi.
La decisione
L'eccezione del contribuente è stata accolta e l'atto esattoriale è stato ritenuto tardivo e quindi decaduto. Il termine applicabile ai tributi locali è quello stabilito dall'articolo 1, comma 163, della legge n. 296/2006: il titolo esecutivo deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Il D.L. n. 106/2005, pur avendo modificato l'articolo 25 del D.P.R. n. 602/1973, non disciplinava espressamente i tributi locali; tale lacuna è stata colmata dalla legge finanziaria 2007.
Norme richiamate
D.L. n. 106/2005
Ha modificato l'articolo 25 del D.P.R. n. 602/1973 in materia di termini per la notifica della cartella, ma non ha previsto una disciplina specifica per i tributi locali.
Articolo 25 del D.P.R. n. 602/1973
Disciplina la notifica della cartella di pagamento, ma la sentenza evidenzia che, per i tributi locali, la relativa disciplina decadenziale doveva essere individuata nella normativa speciale successiva.
Articolo 1, comma 163, legge n. 296/2006
Per la riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
Per la riscossione coattiva dei tributi locali, compresa l'ICI, il titolo esecutivo deve essere notificato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla definitività dell'accertamento. Il mancato rispetto del termine comporta la decadenza dell'ente dalla pretesa esecutiva.
Massime di principio
- Per i tributi locali, quando l'accertamento è divenuto definitivo, occorre verificare se il titolo esecutivo sia stato notificato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo; oltre tale termine può essere eccepita la decadenza.
- Il termine decorre dalla definitività dell'accertamento, non necessariamente dall'anno d'imposta originario.
- La decadenza riguarda la possibilità dell'ente di procedere alla riscossione coattiva e può determinare l'illegittimità dell'atto notificato tardivamente.
- In una controversia analoga è essenziale ricostruire la data di definitività dell'accertamento e confrontarla con la data di notifica del titolo esecutivo.
- La disciplina generale della riscossione erariale non si applica automaticamente ai tributi locali quando esiste una specifica norma decadenziale, come l'articolo 1, comma 163, della legge n. 296/2006.
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