Sentenza del 16/03/2017 n. 183 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
ATTO DI CONTESTAZIONE - DEDUZIONI - PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONI SANZIONI - NOTIFICA - Termine di decadenza - Scudo fiscale - Effetto preclusivo all'attività accertativa - Pagamento imposta straordinaria - Necessità - Sanzioni - Società - Amministratore - Concorso - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la tempestività dell'irrogazione delle sanzioni dopo la presentazione delle deduzioni a seguito di un atto di contestazione, l'effetto preclusivo dello scudo fiscale previsto dall'art. 13-bis del d.l. 78/2009 e la possibilità di sanzionare personalmente l'amministratore o altre persone fisiche per concorso nelle violazioni commesse dalla società. I ricorrenti sostenevano, in particolare, che lo scudo fiscale impedisse l'accertamento e che la personalità giuridica della società escludesse la responsabilità sanzionatoria personale.
La decisione
La sentenza ha affermato che, quando il contribuente presenta deduzioni contro l'atto di contestazione, l'Ufficio deve eventualmente irrogare le sanzioni entro il termine decadenziale di un anno dalla presentazione delle deduzioni. Lo scudo fiscale produce effetto preclusivo sull'attività accertativa soltanto se è stata effettivamente pagata l'imposta straordinaria. Inoltre, la personalità giuridica della società non impedisce di applicare sanzioni amministrative alle persone fisiche che abbiano concorso nelle violazioni e ne abbiano tratto un vantaggio diretto; tuttavia, l'Amministrazione deve provare concretamente tali vantaggi. Ne deriva un accoglimento delle pretese del contribuente limitatamente agli aspetti non provati o tardivi, mentre la responsabilità personale può essere mantenuta ove siano dimostrati il concorso e il beneficio diretto.
Norme richiamate
Art. 16 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
In presenza di atto di contestazione, qualora il contribuente proponga deduzioni, l'Ufficio, se del caso, deve irrogare le sanzioni nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione.
La presentazione delle deduzioni fa decorrere un termine decadenziale di un anno entro il quale l'Ufficio deve adottare e notificare, se ne ricorrono i presupposti, il provvedimento di irrogazione delle sanzioni.
Art. 13-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78
Lo scudo fiscale preclude l'attività di accertamento dell'Amministrazione finanziaria solo se sia stata pagata l'imposta straordinaria.
La sola adesione formale allo scudo fiscale non è sufficiente: l'effetto preclusivo opera soltanto in presenza dell'effettivo pagamento dell'imposta straordinaria prevista dalla disciplina.
D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, responsabilità per concorso nelle violazioni
La personalità giuridica di cui sono dotate le società di capitali non esclude l'irrogazione di sanzioni amministrative, a titolo di concorso, alle persone fisiche che hanno tratto diretto vantaggio dalle violazioni tributarie formalmente contestate a una società di capitali.
Amministratori e altre persone fisiche possono essere sanzionati personalmente nonostante la separazione patrimoniale della società, ma l'Amministrazione deve dimostrare sia il concorso nella violazione sia il diretto vantaggio conseguito.
Massime di principio
- La presentazione di deduzioni contro un atto di contestazione è rilevante ai fini della decorrenza del termine entro cui l'Ufficio deve irrogare le sanzioni; decorso inutilmente il termine annuale, l'atto può essere esposto a decadenza.
- Le agevolazioni o definizioni fiscali producono effetti protettivi soltanto quando sono rispettate tutte le condizioni sostanziali previste dalla legge, incluso l'effettivo pagamento dell'imposta richiesta.
- La responsabilità della società non esclude automaticamente quella delle persone fisiche coinvolte: per sanzionare amministratori o altri soggetti occorre però una prova specifica del loro contributo alla violazione e del vantaggio personale direttamente ottenuto.
- Il semplice ruolo formale di amministratore o rappresentante non basta, da solo, a fondare la responsabilità sanzionatoria personale; l'onere della prova del concorso e del beneficio ricade sull'Amministrazione finanziaria.
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