Sentenza del 16/03/2017 n. 187 - Comm. Trib. Prov. Varese
IMU - Locazione finanziaria - Soggetto passivo dell'imposta - Istanza di rimborso - Diniego - Inapplicabilità normativa sulla TASI.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che, dopo la risoluzione del contratto di locazione finanziaria e fino alla riconsegna dell’immobile, il locatario finanziario dovesse restare il soggetto passivo dell’imposta, richiamando per analogia la disciplina della TASI, secondo cui il locatario è obbligato fino alla riconsegna del bene comprovata dal verbale di consegna. Chiedeva pertanto il rimborso dell’IMU pagata nel periodo successivo alla risoluzione del contratto.
La decisione
La richiesta di rimborso è stata rigettata. La disciplina specifica della TASI non può essere applicata per analogia all’IMU, poiché riguarda un tributo diverso e presenta presupposti impositivi propri. Per l’IMU, il locatario finanziario è soggetto passivo dalla stipula del contratto per tutta la sua durata; tuttavia, una volta risolto il contratto, nel periodo intercorrente fino alla riconsegna dell’immobile, l’obbligo di pagamento ricade sul proprietario.
Norme richiamate
Normativa IMU sulla locazione finanziaria
Il locatario finanziario è soggetto passivo dell’imposta a partire dalla data della stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso.
La soggettività passiva del locatario finanziario opera durante la vigenza del contratto. Dopo la risoluzione, prima della riconsegna del bene, l’obbligo impositivo torna a gravare sul proprietario.
Normativa TASI sulla locazione finanziaria
Il locatario finanziario è soggetto passivo di imposta fino alla riconsegna del bene, comprovata dal verbale di consegna.
La regola è specifica della TASI e non può essere estesa analogicamente all’IMU, perché i due tributi hanno disciplina e presupposti differenti.
Massime di principio
- Le norme che individuano il soggetto passivo di un tributo non possono essere trasferite per analogia da un’imposta a un’altra quando hanno carattere specifico e presupposti diversi.
- Nella locazione finanziaria, ai fini IMU, il locatario è obbligato durante la durata del contratto, ma la risoluzione interrompe tale obbligo.
- Tra la risoluzione del contratto e la materiale riconsegna dell’immobile, l’IMU è dovuta dal proprietario, anche se il bene non è ancora stato formalmente restituito.
- La disciplina applicabile deve essere individuata considerando il tributo specifico e il momento giuridicamente rilevante, non soltanto la materiale disponibilità del bene.
- Per valutare una richiesta di rimborso è essenziale verificare la data di risoluzione del contratto, la data di riconsegna dell’immobile e la disciplina propria dell’imposta interessata.
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