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Sentenza

Sentenza del 16/03/2017 n. 219 - Corte di Giustizia UE

Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto - Articolo 4, paragrafo 3, TUE - Sesta direttiva - Aiuti di Stato - Procedura di esdebitazione - Inesigibilità dei debiti IVA - Principio della certezza del diritto in tema di termine ragionevole.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle Entrate contestava l’illegittimità della decisione che aveva reso inesigibili i debiti IVA e IRAP del sig. X relativi al 2003, sostenendo che l’estinzione del debito IVA tramite esdebitazione fosse incompatibile con l’obbligo degli Stati membri di garantire la riscossione integrale ed effettiva dell’IVA, con il principio di leale cooperazione dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, con gli articoli 2 e 22 della sesta direttiva e con le norme sugli aiuti di Stato.

La decisione

La Corte di giustizia ha stabilito che il diritto dell’Unione non osta a una normativa nazionale che consenta di dichiarare inesigibili anche i debiti IVA rimasti insoddisfatti dopo una procedura fallimentare, purché ciò avvenga nell’ambito di una procedura rigorosa, individualizzata e sottoposta a controllo giudiziario. L’esdebitazione richiede, tra l’altro, la liquidazione del patrimonio, il parziale soddisfacimento dei creditori, la buona fede e la cooperazione del debitore, nonché la possibilità per l’amministrazione fiscale e gli altri interessati di intervenire e proporre reclamo. La misura non costituisce una rinuncia generale e indiscriminata all’IVA e non integra un aiuto di Stato, poiché i soggetti esclusi non si trovano in una situazione analoga rispetto ai debitori falliti, persone fisiche e meritevoli, cui la procedura è destinata.

Norme richiamate

  • Articolo 4, paragrafo 3, TUE

    Gli Stati membri hanno l’obbligo di adottare tutte le misure legislative e amministrative atte a garantire il prelievo integrale dell’IVA.

    Il principio di leale cooperazione impone agli Stati membri di assicurare la riscossione effettiva dell’IVA, ma non impedisce procedure nazionali di esdebitazione rigorose che riguardino debiti definitivamente non recuperabili.

  • Articoli 2 e 22 della sesta direttiva 77/388/CEE

    Gli Stati membri devono garantire il corretto assolvimento e pagamento dell’IVA e possono stabilire obblighi necessari ad assicurare l’esatta riscossione dell’imposta e ad evitare le frodi.

    Le disposizioni impongono la riscossione effettiva dell’IVA, ma lasciano agli Stati membri un margine di discrezionalità sulle modalità di riscossione, purché siano rispettati neutralità fiscale, effettività e parità di trattamento.

  • Articoli 142 e 143 della legge fallimentare italiana

    Il tribunale dichiara inesigibili nei confronti del debitore già dichiarato fallito i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente.

    La normativa consente l’esdebitazione del fallito persona fisica meritevole, anche con riferimento ai debiti IVA, quando siano soddisfatte condizioni rigorose, vi sia stato almeno un parziale soddisfacimento dei creditori e la decisione sia assunta e controllata giudizialmente.

  • Articolo 107, paragrafo 1, TFUE

    È incompatibile con il mercato interno, nella misura in cui incida sugli scambi tra Stati membri, ogni aiuto concesso dallo Stato che favorisca talune imprese o produzioni.

    La procedura di esdebitazione non è un aiuto di Stato perché non favorisce selettivamente soggetti in situazione analoga: essa persegue il reinserimento economico di persone fisiche fallite e in buona fede, sottoposte a condizioni specifiche.

Massime di principio

  • L’inesigibilità o riduzione di debiti IVA può essere compatibile con il diritto dell’Unione quando deriva da una procedura concorsuale o di esdebitazione rigorosa, non automatica e applicata caso per caso.
  • La compatibilità richiede garanzie concrete: buona fede del debitore, cooperazione con gli organi della procedura, assenza di frodi o condotte abusive, liquidazione del patrimonio e almeno parziale soddisfacimento dei creditori.
  • Una rinuncia generale, automatica o indiscriminata alla riscossione dell’IVA sarebbe invece incompatibile con gli obblighi europei di effettività della riscossione e tutela delle risorse proprie dell’Unione.
  • La possibilità di estinguere debiti fiscali non costituisce necessariamente un aiuto di Stato: occorre verificare se i beneficiari siano realmente in una situazione analoga a quella dei soggetti esclusi e se la misura attribuisca un vantaggio selettivo.
  • La decisione europea non elimina la necessità di applicare la normativa nazionale vigente né impedisce controlli su frodi, mala fede, responsabilità personali o debiti eventualmente esclusi dalla specifica procedura.

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