Cassazione Penale, Sentenza n. 41836/2024 del 13/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione del divieto del ne bis in idem sostanziale (art. 649 c.p.p.), sostenendo che lo stesso fatto era già stato giudicato dal Tribunale di Prato con sentenza del 5/7/2023 divenuta irrevocabile il 21/11/2023 e estinta per prescrizione; 2) denuncia di manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi del reato di ricettazione contestato al capo 10b), in particolare contestando che la Corte territoriale abbia ritenuto la consapevolezza della illecita provenienza basandosi su conversazioni intercettate dopo il sequestro e dunque ritenute illogiche come prova della conoscenza
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che non sia dato dedurre per la prima volta in Cassazione la violazione del ne bis in idem quando la questione richiede un accertamento di fatto e la comparazione delle imputazioni mostra differenze prima facie tra i due procedimenti; anche aderendo a un diverso orientamento la controversia richiederebbe comunque valutazioni di merito non consentite in sede di legittimità. Sul secondo motivo ha ritenuto la doglianza generica e una non consentita rivalutazione di merito: la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente, richiamando le conversazioni intercettate dopo il sequestro e il principio secondo cui la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da reato può costituire prova della conoscenza della illecita provenienza. Conseguenze: ricorso dichiarato inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e versamento in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinato in 3.000 euro
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente come fondamento del divieto del ne bis in idem sostanziale; la Corte ha osservato che l'accertamento di identità del fatto richiede valutazioni di merito e non è deducibile per la prima volta in Cassazione quando comporta valutazioni storico-naturalistiche
descrivono il reato di concorso e di ricettazione contestato al capo 10b); la Corte ha esaminato la diversa descrizione del fatto nei due procedimenti per valutare la non equivalenza prima facie
reato presunto di provenienza dei beni contraffatti richiamato nell'imputazione; utilizzato per descrivere l'origine illecita della merce oggetto di ricettazione
norma che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
richiamata in relazione all'applicazione delle ammende e alla determinazione equitativa dell'importo da versare in cassa delle ammende
Massime di principio
- La questione del ne bis in idem sostanziale in Cassazione non è ammissibile quando la verifica dell'identità del fatto richiede accertamenti di fatto o un confronto dettagliato delle imputazioni che comporta valutazioni di merito
- Per contestare in sede di legittimità una violazione del divieto di ne bis in idem occorre che la questione sia risolvibile come questione di diritto senza necessità di rinnovare l'accertamento storico-naturalistico; altrimenti la via corretta è il giudice dell'esecuzione o prospettare il motivo in sede processuale precedente
- La Cassazione non consente la produzione in sede di legittimità di nuovi documenti o elementi fattuali atti a rinnovare la valutazione di merito
- In tema di ricettazione, la mancata giustificazione plausibile del possesso di beni provenienti da reato può essere utilizzata dal giudice come elemento probatorio della conoscenza dell'illiceità della provenienza
- Conversazioni intercettate dopo il sequestro possono concorrere alla valutazione della consapevolezza dell'imputato se collegate logicamente al comportamento e alla strategia difensiva mostrata, e se la Corte ne dà motivazione congrua
- Ricorsi generici o che chiedono una rivalutazione degli elementi di fatto sono esposti al rischio di inammissibilità e di condanna alle spese e ammende
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