Cassazione Civile, Ordinanza n. 01221/2023 del 17/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (difensore)
La controversia
Il tribunale aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva, l’opposizione proposta dal pubblico ministero avverso il decreto di liquidazione del compenso spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente ha proposto cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto che il decreto non gli sarebbe mai stato notificato o comunicato e che non vi era prova dell’effettiva trasmissione del fascicolo con il provvedimento di liquidazione all’ufficio competente della procura; con il secondo ha richiamato l’attestazione del direttore amministrativo dell’ufficio affari civili, secondo cui non vi sarebbe stata alcuna comunicazione, telematica o cartacea, del provvedimento da parte della cancelleria del tribunale. La censura sostanziale era quindi diretta a contestare la decorrenza del termine di opposizione e la conseguente tardività dichiarata dal giudice di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in primo luogo, la mancanza dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, che da sola giustifica l’inammissibilità. Ha aggiunto, in ogni caso, che anche nel merito le doglianze erano inammissibili perché il tribunale aveva accertato, sulla base dell’annotazione "al visto PM" nel fascicolo, che il provvedimento era entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario; inoltre il ricorrente non aveva provato una conoscenza successiva non imputabile. La Corte ha ribadito che la comunicazione del provvedimento può avvenire anche in forma equipollente, purché sia assicurata l’effettiva conoscenza, e che l’opposizione proposta oltre due anni dopo la data di conoscibilità era comunque tardiva sia rispetto al termine breve di 30 giorni sia rispetto al termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato per la proposta del relatore
consente la definizione camerale del ricorso secondo la proposta del relatore
la comunicazione del provvedimento può essere assicurata anche con modalità equipollenti rispetto a quelle formali previste dalla legge, purché vi sia effettiva conoscenza del destinatario
si applica ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio anche se non comunicati o notificati; il termine decorre dalla pubblicazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di declaratoria di inammissibilità sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per l’impugnazione
Massime di principio
- L’esposizione sommaria dei fatti di causa è requisito necessario del ricorso per cassazione; la sua mancanza comporta di per sé l’inammissibilità dell’impugnazione.
- La comunicazione di un provvedimento può ritenersi validamente effettuata anche mediante forme equipollenti, purché risulti assicurata l’effettiva conoscenza da parte del destinatario.
- Se il provvedimento è entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario, il termine per opporsi decorre da quel momento; l’eventuale inefficienza organizzativa dell’ufficio destinatario non elide la decorrenza del termine.
- L’opposizione proposta oltre il termine di legge è inammissibile; inoltre, per i provvedimenti decisori non comunicati o notificati, opera comunque il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso può comportare, se dovuto, l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa speciale.
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