Sentenza n. 35/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento del silenzio serbato sull’istanza acquisita al prot. n. 123295 del 23.5.2024 di variante, ai sensi dell’art. 8, comma 5, della l.r. n. 2/2000, all’autorizzazione prot. n. 275074 del 29.11.2023 alla coltivazione del giacimento di cava ubicata in loc. Monticchio – II stralcio, limitatamente alle prescrizioni ivi indicate; nonché per l’accertamento e la declaratoria dell’obbligo del Comune di Perugia di provvedere espressamente sull’istanza della ricorrente, e per la nomina di un Commissario ad acta, in caso di perdurante inerzia del Comune di Perugia alla scadenza del termine che il Tribunale vorrà fissare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che il provvedimento espresso sopravvenuto ha fatto venir meno il silenzio oggetto del ricorso e ha definito l’obbligo di provvedere dell’amministrazione. Le spese sono state compensate, considerata la vicenda procedimentale e la non opposizione della ricorrente alla richiesta del Comune di compensazione.
Atto impugnato: silenzio serbato dal Comune di Perugia sull’istanza di variante all’autorizzazione alla coltivazione di un giacimento di cava
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato l’inerzia del Comune di Perugia sull’istanza di variante, presentata il 23 maggio 2024 ai sensi dell’art. 8, comma 5, della l.r. Umbria n. 2/2000, relativa all’autorizzazione alla coltivazione di un giacimento di cava. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo del Comune di provvedere espressamente e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio, il Comune ha adottato il 30 ottobre 2025 un provvedimento espresso di diniego della variante. La ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
L’adozione di un provvedimento espresso nel corso del giudizio avverso il silenzio fa venir meno la situazione di inerzia e giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
art. 8, comma 5, l.r. Umbria n. 2/2000
Disposizione richiamata quale base normativa dell’istanza di variante all’autorizzazione alla coltivazione del giacimento di cava; il testo non ne espone ulteriore interpretazione.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, l’adozione sopravvenuta di un provvedimento espresso sull’istanza dell’interessato fa venir meno l’inerzia oggetto di ricorso e comporta la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza che il giudice debba accertare nel merito la legittimità del provvedimento sopravvenuto.
- La sopravvenuta adozione di un provvedimento espresso definisce l’obbligo dell’amministrazione di provvedere, anche quando il provvedimento sia di diniego; eventuali contestazioni sul suo contenuto devono essere proposte mediante autonoma impugnazione.
Come è indicizzato
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