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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 96/2025 del 02/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) vizio di erronea applicazione della legge penale: dalla accertata inconsapevolezza del ricorrente circa il possesso dell'arma da parte del coimputato non potrebbe desumersi l'elemento psicologico della colpa rispetto alla prevedibilità dello sparo compiuto dallo zio; 2) vizio di manifesta illogicità della motivazione: la Corte territoriale avrebbe individuato colpa nel ricorrente basandosi sulla possibilità che questi potesse prevedere l'uso lesivo della mazza da baseball (strumento atto ad offendere) da parte dello zio, nonostante egli non sapesse dell'arma da fuoco. In sostanza il ricorrente contesta che non fosse prevedibile l'evento più grave e che la rapidità dell'azione del coautore escluda la prevedibilità.

La decisione

Il ricorso è stato in gran parte inammissibile e nel merito rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello abbia fatto corretta applicazione dei principi di diritto: ha qualificato la responsabilità del ricorrente come concorso anomalo ex art.116 cod. pen., valorizzando il contesto fattuale (accordo per una spedizione punitiva, presenza della mazza da baseball, avvicinamento congiunto alla vittima, comportamento costante accanto allo sparatore durante e dopo i colpi) e la possibilità per il ricorrente, con la dovuta diligenza, di rappresentarsi lo sviluppo logicamente prevedibile della condotta altrui. Ha altresì escluso l'argomento sulla rapidità dell'azione del coautore come idoneo a escludere la prevedibilità, richiamando che la valutazione della colpa in concreto dipende dal contesto e dalle circostanze complessive. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento (ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.).

Norme richiamate

  • art. 116 cod. pen.

    Regola il c.d. concorso anomalo: responsabilità del compartecipe quando non ha previsto il fatto più grave ma questo poteva essere rappresentato come sviluppo logicamente prevedibile dell'azione concordata con la diligenza dovuta; la Corte ha confermato questa qualificazione per il caso concreto.

  • art. 110 cod. pen.

    Disciplina il concorso ordinario: la Corte ricorda che si configura se il compartecipe ha previsto e accettato il rischio del reato più grave; distinto dal concorso anomalo per il diverso coefficiente psicologico richiesto.

  • art. 81 cod. pen.

    Citato in riferimento al trattamento delle circostanze e partecipazione al fatto; richiamato nei profili in cui si discuteva della partecipazione iniziale a una condotta dolosa.

  • Legge n.497/1974, artt. 10, 12, 14

    Norme in materia di armi richiamate nella vicenda (contesto originario di contestazione relativo al possesso/porto d'arma), la Corte evidenzia che le responsabilità per porto/possesso dell'arma erano ascritte al solo coimputato e non al ricorrente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma processuale che dispone la condanna alle spese per il ricorrente in caso di reiezione del ricorso: applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • Principio costituzionale della personalità della responsabilità penale (Corte Cost. sent. n. 42/1965)

    Richiamato come principio-guida per distinguere i profili di responsabilità personale e per motivare l'interpretazione che porta alla figura del concorso anomalo quando la previsione dell'evento non è concreta ma poteva essere rappresentata con la diligenza dovuta.

  • Giurisprudenza della Cassazione richiamata (decisioni su concorso anomalo e valutazione della prevedibilità)

    La Corte si è allineata a orientamenti consolidati della giurisprudenza che definiscono i confini tra concorso ordinario e concorso anomalo e precisano che la prevedibilità va valutata sul contesto concreto, sulle modalità dell'azione e su tutte le circostanze.

Massime di principio

  • Se due o più persone concordano un'azione dolosa, chi non ha materialmente commesso il fatto più grave può essere ritenuto responsabile come compartecipe anomalo (art.116) se, pur non avendo previsto in concreto quel fatto, avrebbe potuto rappresentarselo come sviluppo logicamente prevedibile dell'azione comune esercitando la dovuta diligenza.
  • Il concorso ordinario (art.110) si verifica quando il compartecipe ha effettivamente previsto e accettato il rischio del reato più grave; la distinzione dipende dal coefficiente psicologico accertato sul caso concreto.
  • La mancanza di consapevolezza del possesso di un'arma da parte del compartecipe non esclude automaticamente responsabilità se l'imputato ha aderito a un progetto aggressivo, munendosi di strumenti idonei ad offendere e svolgendo un ruolo integrativo nell'azione.
  • La rapidità o la sorpresa dell'azione di un coautore non esonera dall'onere di previsione quando l'azione è stata concordata e il contesto rende verosimile una degenerazione violenta: la valutazione della prevedibilità si effettua sul complesso delle circostanze.
  • In sede di cassazione la valutazione di fatto e l'apprezzamento della prova sono riservati al giudice di merito; la Corte di legittimità verifica la corretta applicazione dei principi di diritto e la logicità della motivazione.

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