Cassazione Penale, Sentenza n. 18755/2022 del 12/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale di L'Aquila che, in sede di riesame, aveva annullato l'ordinanza del G.I.P. che aveva disposto gli arresti domiciliari nei confronti di Luigi Di Iorio, indagato per concorso in trasporto illecito di stupefacenti (art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90). Il PM lamentava vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale aveva valorizzato esclusivamente la versione dell'indagato senza considerare gli elementi che attestavano le falsità riferite da Di Iorio e dal coindagato Pinto riguardo ai loro rapporti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse del ricorrente: il Pubblico ministero non ha prospettato ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari contro il prevenuto, né si è configurato il caso della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. Inoltre le censure del PM erano in gran parte censure di merito non esaminabili in sede di legittimità. Per tali motivi l'accoglimento del ricorso non avrebbe condotto al ripristino della misura cautelare, determinando il difetto di interesse. Non sono state disposte statuizioni sulle spese in considerazione della qualità di parte pubblica del ricorrente.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 1
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90
Norma che incrimina il traffico/ trasporto illecito di stupefacenti; utilizzata per qualificare il reato contestato all'indagato
codice di procedura penale, art. 275, comma 3
art. 275, comma 3, c.p.p.
Il principio è stato richiamato per spiegare che, in assenza della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dal comma 3, il PM deve specificare le ragioni della attualità e concretezza del pericolo, altrimenti il ricorso è inammissibile per carenza di interesse
codice di procedura penale, art. 616
Norma sulle spese in sede di impugnazione; la Corte ha rilevato che non erano dovute statuizioni sulle spese visto che il ricorrente è parte pubblica
Massime di principio
- Il Pubblico ministero che impugna un provvedimento che esclude la gravità indiziaria deve dimostrare l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari; in mancanza il ricorso è inammissibile per difetto di interesse.
- La presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. (che può rendere implicite le esigenze cautelari per taluni reati) è un'eccezione: se non opera, l'onere probatorio grava sul PM.
- La Corte di legittimità non è sede per riesaminare i fatti o rinnovare il sindacato di merito sulle valutazioni probatorie; censure che consistono in una rivalutazione del materiale probatorio sono inammissibili in questa sede.
- Anche se un atto di impugnazione contesta la motivazione del giudice di merito, occorre collegare tale censura all'interesse concreto a ottenere il ripristino della misura; l'assenza di tale collegamento determina inammissibilità.
- Quando il ricorrente è la pubblica accusa, la Corte può non pronunciare sulle spese processuali dell'impugnazione, in considerazione della natura pubblica della parte.
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