Cassazione Civile, Ordinanza n. 04617/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (conduttore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di locazione relativo a un immobile sito in Pozzuoli, nel quale i conduttori erano stati condannati in primo e secondo grado al pagamento di canoni non versati dal 2001 e di indennità di occupazione fino al rilascio. I proprietari dell'immobile, divenuti tali per divisione ereditaria, avevano ottenuto la conferma in appello della legittimazione a pretendere tali somme e la liquidazione delle spese. In cassazione hanno proposto due motivi. Con il primo hanno dedotto violazione dell'art. 112 c.p.c. sostenendo che la Corte territoriale, dopo aver richiamato il principio sulla regolazione delle spese del subprocedimento cautelare ex art. 283 c.p.c., non avrebbe poi provveduto correttamente sul punto, e che la liquidazione complessiva sarebbe stata inadeguata. Con il secondo hanno denunciato violazione degli artt. 91 e segg. c.p.c., del D.M. n. 55/2014 e della L. n. 247/2012, lamentando che la Corte d'appello avesse disposto un importo unico e uguale per la liquidazione delle spese in favore delle parti vittoriose, senza tener conto della pluralità dei soggetti e senza corretta applicazione dei parametri forensi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza di omessa pronuncia e ha osservato che la Corte d'appello aveva effettivamente considerato la richiesta relativa alle spese del subprocedimento ex art. 283 c.p.c., liquidando poi in dispositivo una somma complessiva per compensi. Ha inoltre ritenuto che la censura, nella sostanza, mirasse a ottenere una nuova valutazione della congruità della liquidazione, operazione non consentita in sede di legittimità se non nei limiti di una specifica denuncia del superamento degli scaglioni tariffari o di puntuali voci violate, qui mancante. Il secondo motivo è stato ritenuto parimenti infondato e in parte inammissibile per difetto di specificità, poiché non indicava il valore della causa, gli specifici parametri violati, la nota spese né la sede di produzione del documento. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione in favore dei controricorrenti.
Norme richiamate
La censura di omessa pronuncia è esclusa quando il giudice di merito abbia comunque esaminato la domanda o questione dedotta e ne abbia dato risposta, anche implicita, nella motivazione e nel dispositivo.
Il subprocedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata è incidentale e privo di autonomia; le spese vanno regolate con il provvedimento che chiude il giudizio principale, tenendo conto dell'esito complessivo.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
La violazione processuale dedotta deve effettivamente integrare un vizio di omessa pronuncia o altro error in procedendo, non potendo essere usata per ottenere una nuova valutazione del merito della liquidazione delle spese.
Le spese seguono la soccombenza; la loro liquidazione può essere censurata in cassazione solo nei limiti di specifiche violazioni dei criteri normativi o tariffari.
Il ricorso deve indicare specificamente il documento richiamato, il luogo processuale in cui è stato prodotto e la sua rintracciabilità negli atti; in mancanza la censura è inammissibile.
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione occorre la produzione dei documenti rilevanti o dell'indicazione necessaria per rinvenirli nel fascicolo, secondo le regole di autosufficienza del ricorso.
La contestazione della liquidazione delle spese richiede la puntuale indicazione dei parametri e degli scaglioni tariffari che si assumono violati.
Richiamata quale disciplina di riferimento della liquidazione dei compensi professionali, ma la censura è respinta per difetto di specificità e per mancata dimostrazione della violazione dei relativi parametri.
Massime di principio
- La mancata notificazione del ricorso a una parte del giudizio di merito non impone necessariamente l'integrazione del contraddittorio se il ricorso appare prima facie infondato, poiché la Corte può evitare un inutile aggravio del processo.
- La censura di omessa pronuncia è infondata quando dalla motivazione risulta che il giudice di merito ha preso in considerazione la domanda o l'eccezione dedotta e ha comunque regolato il punto nel dispositivo.
- La critica alla liquidazione delle spese è ammissibile in cassazione solo se il ricorrente indica in modo puntuale il valore della controversia, i parametri tariffari applicabili, le singole voci contestate e l'eventuale documento rilevante; in difetto la doglianza è generica e inammissibile.
- La liquidazione delle spese del subprocedimento cautelare ex art. 283 c.p.c. segue la sorte del giudizio principale, essendo quel procedimento privo di autonomia, e va valutata unitariamente all'esito complessivo della causa.
- Non è consentito utilizzare il ricorso per cassazione per sollecitare una rivalutazione di merito della congruità dell'importo liquidato a titolo di spese, se non viene dedotta una precisa violazione dei limiti o dei criteri normativi di liquidazione.
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