Cassazione Penale, Sentenza n. 31855/2025 del 24/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva la mancanza della condizione di procedibilità per difetto di querela, sostenendo che l'aggravante prevista dall'art. 625, n. 7 cod. pen. (commesso su res destinata a pubblico servizio) non era stata specificamente contestata o, comunque, non ricorreva perché l'utilizzo era di natura privata e non incidente sul funzionamento di un servizio collettivo. In sostanza l'impugnazione mirava a far dichiarare l'improcedibilità del reato in ragione della modifica normativa che ha reso il reato procedibile a querela, e dell'assenza della querela nei termini previsti.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Napoli per difetto di querela. Pur ritenendo in prima battuta che l'aggravante dell'art. 625, n. 7 era stata originariamente contestata in modo sufficientemente preciso nel capo d'imputazione, la Corte ha però rilevato che il giudice di primo grado aveva escluso tale aggravante nella motivazione e nel trattamento sanzionatorio, senza che il pubblico ministero avesse impugnato quella decisione. Di conseguenza l'aggravante, sebbene contestata, non era stata "applicata" (non aveva prodotto alcun effetto penale) e non poteva essere utilizzata per qualificare il reato come procedibile d'ufficio. Alla luce della modifica legislativa (d.lgs. 10/10/2022, n. 150) e del decorso del termine per la querela, il reato è divenuto improcedibile per carenza della querela; pertanto la sentenza è stata annullata senza rinvio perché l'azione penale non può proseguire.
Norme richiamate
art. 625, nn. 2 e 7 cod. pen.
L'art. 625, n. 7 (furto su res destinata a pubblico servizio) è una circostanza aggravante di natura valutativa; può essere validamente contestata indicando la modalità materiale (es. allaccio diretto alla rete di distribuzione) che consente di identificare la destinazione pubblica. Tuttavia, se la circostanza è riconosciuta ma poi esclusa o non produce effetti nella motivazione e nel trattamento sanzionatorio, non può essere considerata applicata ai fini della procedibilità d'ufficio.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 85 d.lgs. citato)
d.lgs. 10/10/2022, n. 150; art. 85 d.lgs. 10/10/2022, n. 150
La modifica normativa ha inciso sulla procedibilità di alcuni reati rendendoli procedibili a querela; se è decorso il termine previsto senza che la querela sia stata proposta, il reato è improcedibile.
Consente alla Corte di cassazione di esercitare talune prerogative nel giudizio di legittimità; la Corte ha invocato questa norma per esaminare la questione di procedibilità sollevata in ricorso.
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Limita il potere della corte d'appello di modificare d'ufficio la qualificazione giuridica del fatto: la Corte di secondo grado non può assumere nuove determinazioni su circostanze aggravanti che il giudice di primo grado ha escluso, quando tali esclusioni non sono state impugnate dal pubblico ministero.
Massime di principio
- Se un'aggravante è originariamente contestata ma il giudice la esclude nella motivazione e nel trattamento sanzionatorio, quella aggravante non può essere utilizzata per trasformare la procedibilità del reato (es. da procedibile d'ufficio a procedibile a querela e viceversa).
- La corte d'appello non può ritenere applicata un'aggravante previamente esclusa dal giudice di primo grado quando la decisione di esclusione non è stata impugnata dal pubblico ministero: la materia è preclusa per giudicato e la qualificazione non può essere cambiata d'ufficio in appello.
- Quando una norma legislativa successiva rende un reato procedibile a querela, è determinante il decorso dei termini per la presentazione della querela; in assenza della querela nei termini prescritti, il reato diventa improcedibile e l'azione penale deve essere dichiarata estinta/improcedibile.
- Per evitare rischi di improcedibilità, il pubblico ministero deve impugnare eventuali esclusioni di aggravanti rilevanti ai fini della procedibilità; viceversa la difesa può efficacemente dedurre l'improcedibilità in cassazione se la mancata applicazione dell'aggravante è risultata dalle motivazioni di primo grado.
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