Cassazione Penale, Sentenza n. 38551/2025 del 28/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di rescissione ex art. 629-bis c.p.p., proposta dalla ricorrente contro la sentenza irrevocabile del Tribunale di Taranto (14/09/2023). La contestazione principale era la nullità della notifica del decreto di fissazione del giudizio immediato (nel periodo emergenziale COVID) per presunto mancato rispetto dell'art. 108 d.l. 18/2020, con conseguente incolpevole assenza dell'imputata al processo.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto applicabile la versione dell'art. 629-bis entrata in vigore con il d.lgs. 10/10/2022 n. 150 (vigente dal 29/12/2022). Ha confermato che la Corte territoriale ha correttamente valutato la relata di notifica e gli indizi circa l'effettiva conoscenza del processo da parte della ricorrente, giudicando l'assenza come volontaria. Ha inoltre osservato che la ricorrente si è limitata a dedurre la nullità della notifica senza fornire l'allegazione richiesta circa la mancata conoscenza incolpevole del processo. Per questi motivi è stato rigettato il ricorso e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
vigente dal 29/12/2022 (modificato dal d.lgs. 10/10/2022 n.150)
La rescissione può essere chiesta dal condannato proceduto in assenza se dimostra che la declaratoria di assenza è stata pronunciata senza i presupposti dell'art. 420-bis e che non ha potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa, salvo che risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo.
Definisce i presupposti della declaratoria di assenza: notifica della vocatio in iudicium e rinuncia a comparire ovvero accertamento giudiziale della effettiva conoscenza e della scelta consapevole di sottrarsi; indica gli indici sintomatici rilevanti (modalità di notifica, atti compiuti, nomina difensore, ecc.).
art. 420-quater cod. proc. pen.
Prevede che, se il tentativo di notifica personale fallisce, il giudice dichiari la non procedibilità per mancata conoscenza della pendenza del processo, con possibilità di revoca se l'imputato viene rintracciato e notificato successivamente.
Disciplina modalità eccezionali di recapito degli atti nel periodo emergenziale, consentendo accertamenti della presenza senza firma del destinatario per evitare contatti; tuttavia non esonera dalla necessità che la notificazione dimostri l'effettiva conoscenza dell'atto ove contestata.
Ha modificato l'art. 629-bis; la Corte ha applicato la nuova disciplina valutando la conoscenza della sentenza e della pendenza del processo alla luce delle regole aggiornate.
Prevede la condanna alle spese processuali nel caso di rigetto del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- La rescissione del giudicato ex art. 629-bis è ammessa solo se il ricorrente dimostra che la declaratoria di assenza è stata illegittima secondo i requisiti di art. 420-bis e che non ha potuto impugnare senza sua colpa; è esclusa se risulta l'effettiva conoscenza della pendenza del processo.
- In contestazioni sulla notifica effettuata nel periodo COVID ai sensi dell'art. 108 d.l. 18/2020, è necessario spiegare e provare concretamente come le modalità di recapito abbiano impedito la conoscenza dell'atto; la mera deduzione di nullità formale è insufficiente.
- L'onere dell'imputato in una domanda di rescissione comprende un onere di allegazione circostanziata (non semplicemente formale) che consenta al giudice di verificare la plausibilità della mancata conoscenza incolpevole.
- La relata di notifica e gli indici processuali (modalità di consegna, indicazioni dell'agente, atti compiuti, nomina del difensore) sono elementi decisivi per valutare l'effettiva conoscenza e la volontarietà dell'assenza.
- Se il tentativo di notifica personale non è avvenuto o è fallito, la procedura prevede la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza, revocabile in caso di successiva rintracciabilità e decorso dei termini per la nuova udienza.
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