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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13846/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava la validità delle notificazioni e la dichiarazione di assenza dell'imputato (contestando che non fosse stato adeguatamente informato del processo), chiedeva il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE per verificare il rispetto della Direttiva 2016/343/UE (art. 8) e censurava la valutazione di merito sulla sussistenza del reato informatico e della truffa tramite sostituzione di IBAN. Si sosteneva inoltre l'irrilevanza penale della condotta attribuita o la sua riconduzione a reato abrogato (art. 647 c.p.).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto legittima la dichiarazione di assenza ai sensi dell'art. 420-bis c.p.p.: le notificazioni erano state effettuate presso il domicilio dichiarato e con deposito presso la Casa Comunale, l'imputato non ha ritirato gli atti e non ha addotto cause impeditive, mentre il difensore era informato e ha seguito il processo. La richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE è stata dichiarata infondata/inammissibile perché la questione comunitaria non era né rilevante né dotata di dubbio interpretativo (art. 8 Direttiva 2016/343/UE interpretata come rispettata dal diritto italiano); inoltre la Corte di cassazione, pur essendo giudice di ultima istanza, può non rimettere la questione se manifestamente infondata o non necessaria. Quanto al merito penale, è stata confermata la sussistenza del reato di truffa aggravata informatica (art. 640-ter c.p.) per aver sostituito l'IBAN con quello riconducibile all'imputato e per l'immediato utilizzo delle somme, mentre l'assoluzione per captazione di corrispondenza informatica non è incompatibile con la condanna per 640-ter. Il ricorrente è stato condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Il giudice procede in assenza dell’imputato anche quando ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all’udienza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole. A tal fine il giudice tiene conto delle modalità della notificazione, degli atti compiuti dall’imputato prima dell’udienza, della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante.

    La norma autorizza il giudice a procedere in assenza quando risulti che l'imputato era a conoscenza del processo o si è volontariamente sottratto; nel caso concreto la Corte ha ritenuto tali presunzioni soddisfatte (notifiche al domicilio dichiarato, deposito in Casa Comunale, difensore informato).

  • art. 157 cod. proc. pen.

    Richiamata come norma che consente la notifica al domicilio eletto dall'imputato; la Corte ha ritenuto valida la notifica eseguita presso il domicilio dichiarato.

  • art. 161, comma 4 cod. proc. pen.

    Consente la notifica al difensore di fiducia; qui la notifica al difensore è stata effettuata e il difensore ha mantenuto contatti con l'imputato, elemento valutato dalla Corte.

  • art. 640-ter cod. pen.

    La sostituzione dell'IBAN tramite hacking e la successiva immediata utilizzazione dei fondi costituiscono gli elementi della truffa informatica; la Corte ha confermato la responsabilità dell'imputato anche per il contributo dato fornendo le coordinate bancarie a fini di percezione del profitto illecito.

  • Direttiva 2016/343/UE, art. 8

    1. Gli Stati membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano il diritto di presenziare al proprio processo; 2. Gli Stati membri possono prevedere che un processo che può concludersi con una decisione di colpevolezza o innocenza dell'indagato o imputato possa svolgersi in assenza di quest'ultimo, a condizione che: a) l'indagato o imputato sia stato informato in un tempo adeguato del processo e delle conseguenze della mancata comparizione; oppure b) l'indagato o imputato, informato del processo, sia rappresentato da un difensore incaricato, nominato dall'indagato o imputato oppure dallo Stato.

    La Corte ha ritenuto che le condizioni previste dall'art. 8 siano soddisfatte dal sistema processuale italiano applicato nel caso (notifiche, difensore di fiducia), perciò non sussistevano dubbi interpretativi tali da richiedere il rinvio pregiudiziale.

  • art. 267 TFUE

    Richiamato per spiegare i presupposti del rinvio pregiudiziale: la Corte di cassazione, pur essendo giudice di ultima istanza, non è obbligata a rimettere questioni comunitarie quando esse sono manifestamente infondate, non rilevanti o già chiarite dalla CGUE.

  • d.lgs. n. 150/2022

    Modifica l'art. 420-bis introducendo un più rigoroso accertamento prima della dichiarazione di assenza; la Corte ha comunque ritenuto che, anche alla luce delle nuove regole, le condizioni per procedere in assenza nel caso concreto risultavano rispettate.

Massime di principio

  • La notifica eseguita presso il domicilio eletto dall'imputato e il deposito presso la Casa Comunale, se effettuati secondo la legge e non ritirati senza giustificazione, possono legittimare la dichiarazione di assenza ai sensi dell'art. 420-bis c.p.p.
  • La presenza e l'attività del difensore di fiducia (se informato e operativo) rafforza l'assunto che l'imputato conosce il processo e può giustificare la prosecuzione in sua assenza.
  • La Corte di cassazione, pur essendo giudice di ultima istanza, non è obbligata a chiedere il rinvio pregiudiziale alla CGUE quando la questione comunitaria è manifesta­mente infondata, non rilevante o già chiarita dalla giurisprudenza comunitaria.
  • La mera mancata disponibilità a ritirare atti notificati non costituisce di per sé una causa impeditiva della conoscenza del processo; la difesa deve allegare circostanze concrete (forza maggiore, impossibilità obiettiva) per contrastare la dichiarazione di assenza.
  • L'utilizzo immediato delle somme indebitamente accreditate e la messa a disposizione di coordinate bancarie riconducibili all'imputato possono costituire prova di partecipazione alla truffa informatica (art. 640-ter).
  • Una pronuncia di assoluzione per un reato connesso (es. captazione di corrispondenza informatica) non impedisce la condanna per altri reati distinti (es. truffa informatica) qualora gli elementi probatori dimostrino autonomamente la responsabilità per quest'ultimi.

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