Cassazione Penale, Sentenza n. 47736/2024 del 31/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione proposta per P.L., deducendo: 1) questione di legittimità costituzionale dell'art. 630 c.p.p. nella parte in cui esclude le sentenze di proscioglimento dall'accesso alla revisione; 2) vizio di motivazione per omessa valutazione delle nuove prove cliniche prodotte in sede di revisione. Inoltre ha sostenuto che, se fosse stato ritenuto insussistente il vizio di mente, avrebbe potuto chiedere la riparazione dell'errore giudiziario ex art. 643 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 630 c.p.p., richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite che limita l'istituto della revisione al "condannato" e giustifica la diversità di trattamento tra condanna e proscioglimento con misura di sicurezza per finalità e natura diverse. Ha inoltre escluso la valutazione della documentazione inviata personalmente via PEC non sottoscritta nei modi previsti dall'art. 613 c.p.p. e ha ritenuto assorbite le doglianze sulle nuove prove. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, con esonero dal versamento della sanzione pecuniaria per la Cassa delle Ammende per particolarità della questione.
Norme richiamate
Norma richiamata per il vizio totale di mente che giustificò il proscioglimento iniziale e l'applicazione di misura di sicurezza; il giudice ha confermato che l'accertamento di difetto di imputabilità non equivale a condanna e dunque non abilita alla revisione.
La Corte ha ritenuto legittima l'esclusione delle sentenze di proscioglimento dall'ambito applicativo della revisione, confermando l'interpretazione secondo cui la revisione è riservata al soggetto "condannato" e non si estende ai proscioglimenti con misura di sicurezza.
Applicata per escludere dalla valutazione gli atti e la documentazione inviati personalmente via PEC dalla parte, non sottoscritti nei termini e nelle forme richieste (necessaria sottoscrizione e difensore abilitato).
Richiamato in relazione alle censure procedurali e di inammissibilità, come parte del quadro normativo sulle impugnazioni e termini processuali.
Norma menzionata dal ricorrente come possibile rimedio alternativo (richiesta di riparazione per errore giudiziario) nel caso di diversa valutazione del vizio di mente; la Corte ha però ritenuto inammissibile la revisione stessa, assorbendo le censure successive.
Richiamato nel ragionamento relativo alla possibilità del giudice di pronunciare non luogo a procedere per difetto di imputabilità dopo aver comunque accertato la configurabilità materiale del reato; tale accertamento non equivale a sentenza di condanna idonea ad attivare la revisione.
Cost. art. 3
La Corte ha esaminato il rilievo costituzionale relativo al principio di uguaglianza ma lo ha ritenuto non violato: la diversa disciplina tra condanna e proscioglimento con misura di sicurezza è giustificata dalla differente natura e funzione delle misure.
Cost. art. 13
Richiamato dalla parte per la tutela della libertà personale; la Corte ha ritenuto che l'esclusione dalla revisione non costituiva violazione di questo principio, alla luce della diversa funzione delle misure.
Cost. art. 24
Citato in relazione al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che le garanzie difensive non venivano invalidate dalla disciplina vigente sulla revisione.
Cost. art. 111
Richiamato in ordine alla parità di trattamento nelle garanzie processuali; la Corte ha ritenuto la disciplina compatibile con i principi costituzionali, anche in considerazione della giurisprudenza di legittimità e costituzionale.
Protocollo n.7 CEDU, art. 4 (menzione come fonte sovranazionale)
La Corte ha considerato le indicazioni sovranazionali nella valutazione della disciplina della revisione, ma le ha ritenute compatibili con l'attuale esclusione dei proscioglimenti dall'istituto.
Sez. U., n. 6141 del 25/10/2018 (Milanesi)
Giurisprudenza di riferimento che ha delimitato la portata della revisione al "condannato" e ha motivato la necessità di preservare la certezza del giudicato; la Corte l'ha richiamata per dichiarare infondata la questione costituzionale sollevata.
Sez. 5, n. 24920 del 03/05/2022 (Colò)
Richiamata per distinguere i casi in cui decisioni civili connesse possano giustificare la revisione; conferma il discrimen basato sull'accertamento sostanziale della responsabilità.
Sez. 6, n. 38579 del 30/09/2008 (Deidda)
Richiamata per il principio secondo cui il giudice può pronunciare il non luogo a procedere per difetto di imputabilità solo dopo aver valutato la configurabilità del reato; tale accertamento non equivale a condanna.
Massime di principio
- L'istituto della revisione è tradizionalmente riservato al soggetto condannato: un proscioglimento, anche se seguito da una misura di sicurezza detentiva per vizio di mente, non apre automaticamente la strada alla revisione salvo diversa disposizione legislativa.
- Le questioni di legittimità costituzionale che confliggono con orientamenti consolidati di Sezioni Unite e Corte Costituzionale possono essere ritenute manifestamente infondate e non portare all'apertura del giudizio incidentale.
- Documenti o memorie inviati direttamente dalla parte via PEC senza la sottoscrizione e senza il rispetto delle forme richieste (art. 613 c.p.p.) possono essere esclusi dal rito e non valutati dal giudice.
- Se la questione sollevata implicherebbe un mutamento della disciplina (es. estendere la revisione ai proscioglimenti con misure di sicurezza), la soluzione è rimessa al legislatore; il giudice di legittimità tende a preservare la certezza del giudicato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese processuali; il giudice può però valutare situazioni particolari e disporre esoneri o riduzioni di sanzioni (es. Cassa delle Ammende).
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