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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13479/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 29/04/2025, emessa nel loro interesse comune. I primi due motivi contestavano la loro responsabilità per condotte di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p., deducendo profili di doglianza che la Corte di cassazione ha qualificato come aspecifici e generici, perché sostanzialmente riproduttivi di temi già esaminati e disattesi dai giudici di merito con motivazione ritenuta corretta, puntuale e logicamente coerente. Il terzo motivo, proposto solo nell'interesse di uno dei due ricorrenti, riguardava la revoca della sospensione condizionale della pena concessa in primo grado; anche tale censura è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché la decisione impugnata sul punto era sorretta da motivazione puntuale e giuridicamente ineccepibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse comune dei due imputati. Ha ritenuto che i motivi diretti contro l'affermazione di responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale fossero non consentiti in sede di legittimità, perché generici/aspecifici e volti a riproporre questioni già decise dal merito con argomentazione immune da vizi logici. Ha inoltre reputato manifestamente infondato il motivo relativo alla revoca della sospensione condizionale della pena in favore di uno dei ricorrenti. Conseguentemente, ha applicato le statuizioni conseguenti all'inammissibilità ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata per qualificare le condotte contestate come resistenza a pubblico ufficiale.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dalla norma, incluse le conseguenze economiche/processuali.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure meramente generiche o aspecifiche che si limitino a riproporre questioni di fatto o temi già esaminati e disattesi dai giudici di merito, quando la motivazione di merito sia logicamente coerente e giuridicamente corretta.
  • La Corte di cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso quando i motivi non attaccano specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La censura sulla revoca della sospensione condizionale della pena è infondata se la sentenza impugnata offre una motivazione puntuale e corretta in diritto sulla relativa statuizione.
  • All'inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA

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