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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11733/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di appello sostenendo: 1) errata qualificazione giuridica della condotta, che andava derubricata da tentata estorsione a esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.), perché l'azione sarebbe finalizzata a ottenere un credito salariale ritenuto legittimo; 2) erronea applicazione dell'aggravante per uso di armi (art. 628, 3° c.) in presenza di dichiarazioni contradittorie delle persone offese circa l'uso di un coltello; 3) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (giovane, incensurato, collaborativo, carattere episodico del fatto); 4) omessa valutazione delle incongruenze nelle dichiarazioni delle persone offese, decisive per la responsabilità.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto che: a) la questione di derubricazione era già stata dedotta e valutata in appello e non può essere riproposta nei medesimi termini in cassazione (art. 606, comma 3, ultima parte, c.p.p.); la Corte d'appello aveva motivatamente escluso l'esistenza di un credito azionabile, osservando l'inconsistenza probatoria delle pretese retributive del ricorrente e i messaggi prodotti che chiedevano somme maggiori senza richiamare prestazioni effettive; b) la valutazione della credibilità delle persone offese è questione di merito e la Corte di appello ha fornito motivazione adeguata, riscontrando i messaggi e i video del ricorrente; c) le censure sull'aggravante non potevano essere sollevate in cassazione perché non contestate in appello; d) il diniego delle attenuanti generiche è valutazione di fatto congruamente motivata e non sindacabile in cassazione; infine, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e ad una ammenda di €3.000 a favore della Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 393 cod. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente per la derubricazione (esercizio arbitrario delle proprie ragioni). La Corte di cassazione ricorda che per questa configurazione è necessario che la pretesa sia azionabile in sede giudiziaria (materialmente e giuridicamente) e non completamente priva di base legale; se manca tale presupposto la condotta rientra nella fattispecie più grave (estorsione).

  • art. 628 cod. pen., 3° comma (aggravante uso di armi)

    Aggravante invocata dal pubblico ministero/appello. La Corte ha rilevato che le questioni relative all'aggravante non possono essere dedotte in cassazione se non erano state tempestivamente dedotte in appello; sul merito, l'appello aveva ritenuto sussistente l'aggravante e la cassazione non ha rilevato manifeste contraddizioni nella motivazione.

  • art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.

    Fondamento dell'inammissibilità: la Corte sottolinea che non è consentito riproporre in cassazione nei medesimi termini questioni già decise in appello, salvo che si evidenzi un errore di diritto non affrontato. La riproposizione determina l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.

    La Corte ricorda che le regole di cui a questo articolo (che riguardano le dichiarazioni del teste) non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa; tali dichiarazioni possono, previa adeguata motivazione sulla loro credibilità e attendibilità intrinseca, fondare da sole la responsabilità e la valutazione delle stesse resta in larga parte rimessa al giudice di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e, nel caso di motivata colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento di somme a favore della Cassa delle ammende; applicato per irrogare €3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Non riproporre in cassazione nei medesimi termini questioni già affrontate e decise dalla Corte d'appello: se un tema è stato esaminato in appello, il ricorso per cassazione deve indicare errori di diritto o palesi vizi di motivazione non già fugati in appello, altrimenti sarà dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
  • Per ottenere la derubricazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.) è indispensabile dimostrare che la pretesa fosse effettivamente azionabile in sede giudiziaria (sia in termini materiali che giuridici) o che l'agente avesse una ragionevole convinzione della sua legittimità; in assenza di ciò la condotta può essere qualificata come estorsione.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare una condanna se il giudice di merito motiva adeguatamente sulla loro credibilità e attendibilità intrinseca; le contraddizioni devono essere tali da costituire manifeste incongruenze nella motivazione per poterne ottenere la riforma in cassazione.
  • Le censure relative ad aggravanti o ad altre questioni non sollevate nel processo di appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione: il ricorso deve limitarsi a questioni devolute a questo giudice.
  • Il riconoscimento o diniego delle attenuanti generiche è essenzialmente un giudizio di fatto e di merito; per ottenere la sua riforma in cassazione occorre dimostrare l'esistenza di manifesta illogicità o contraddizione nella motivazione del giudice di merito.
  • Presentare un ricorso per cassazione palesemente infondato o che ripropone argomentazioni già decise può comportare condanne alle spese e il pagamento di ammende per colpa nella proposizione dell'impugnazione.

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