Cassazione Penale, Sentenza n. 11733/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello sostenendo: 1) errata qualificazione giuridica della condotta, che andava derubricata da tentata estorsione a esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.), perché l'azione sarebbe finalizzata a ottenere un credito salariale ritenuto legittimo; 2) erronea applicazione dell'aggravante per uso di armi (art. 628, 3° c.) in presenza di dichiarazioni contradittorie delle persone offese circa l'uso di un coltello; 3) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (giovane, incensurato, collaborativo, carattere episodico del fatto); 4) omessa valutazione delle incongruenze nelle dichiarazioni delle persone offese, decisive per la responsabilità.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto che: a) la questione di derubricazione era già stata dedotta e valutata in appello e non può essere riproposta nei medesimi termini in cassazione (art. 606, comma 3, ultima parte, c.p.p.); la Corte d'appello aveva motivatamente escluso l'esistenza di un credito azionabile, osservando l'inconsistenza probatoria delle pretese retributive del ricorrente e i messaggi prodotti che chiedevano somme maggiori senza richiamare prestazioni effettive; b) la valutazione della credibilità delle persone offese è questione di merito e la Corte di appello ha fornito motivazione adeguata, riscontrando i messaggi e i video del ricorrente; c) le censure sull'aggravante non potevano essere sollevate in cassazione perché non contestate in appello; d) il diniego delle attenuanti generiche è valutazione di fatto congruamente motivata e non sindacabile in cassazione; infine, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e ad una ammenda di €3.000 a favore della Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Norma richiamata dal ricorrente per la derubricazione (esercizio arbitrario delle proprie ragioni). La Corte di cassazione ricorda che per questa configurazione è necessario che la pretesa sia azionabile in sede giudiziaria (materialmente e giuridicamente) e non completamente priva di base legale; se manca tale presupposto la condotta rientra nella fattispecie più grave (estorsione).
art. 628 cod. pen., 3° comma (aggravante uso di armi)
Aggravante invocata dal pubblico ministero/appello. La Corte ha rilevato che le questioni relative all'aggravante non possono essere dedotte in cassazione se non erano state tempestivamente dedotte in appello; sul merito, l'appello aveva ritenuto sussistente l'aggravante e la cassazione non ha rilevato manifeste contraddizioni nella motivazione.
art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.
Fondamento dell'inammissibilità: la Corte sottolinea che non è consentito riproporre in cassazione nei medesimi termini questioni già decise in appello, salvo che si evidenzi un errore di diritto non affrontato. La riproposizione determina l'inammissibilità del ricorso.
art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.
La Corte ricorda che le regole di cui a questo articolo (che riguardano le dichiarazioni del teste) non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa; tali dichiarazioni possono, previa adeguata motivazione sulla loro credibilità e attendibilità intrinseca, fondare da sole la responsabilità e la valutazione delle stesse resta in larga parte rimessa al giudice di merito.
Consente la condanna alle spese e, nel caso di motivata colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento di somme a favore della Cassa delle ammende; applicato per irrogare €3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Non riproporre in cassazione nei medesimi termini questioni già affrontate e decise dalla Corte d'appello: se un tema è stato esaminato in appello, il ricorso per cassazione deve indicare errori di diritto o palesi vizi di motivazione non già fugati in appello, altrimenti sarà dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
- Per ottenere la derubricazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.) è indispensabile dimostrare che la pretesa fosse effettivamente azionabile in sede giudiziaria (sia in termini materiali che giuridici) o che l'agente avesse una ragionevole convinzione della sua legittimità; in assenza di ciò la condotta può essere qualificata come estorsione.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare una condanna se il giudice di merito motiva adeguatamente sulla loro credibilità e attendibilità intrinseca; le contraddizioni devono essere tali da costituire manifeste incongruenze nella motivazione per poterne ottenere la riforma in cassazione.
- Le censure relative ad aggravanti o ad altre questioni non sollevate nel processo di appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione: il ricorso deve limitarsi a questioni devolute a questo giudice.
- Il riconoscimento o diniego delle attenuanti generiche è essenzialmente un giudizio di fatto e di merito; per ottenere la sua riforma in cassazione occorre dimostrare l'esistenza di manifesta illogicità o contraddizione nella motivazione del giudice di merito.
- Presentare un ricorso per cassazione palesemente infondato o che ripropone argomentazioni già decise può comportare condanne alle spese e il pagamento di ammende per colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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