Cassazione Penale, Ordinanza n. 06869/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione, deducendo tre motivi con cui lamentava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla prova posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità. In particolare, sosteneva che la ricostruzione dei giudici di merito fosse erronea e chiedeva una diversa lettura delle risultanze probatorie, contestando l'attendibilità del teste indicato nella motivazione e la prova del furto o dello smarrimento dell'assegno, desunta dalla querela in atti. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure non denunciassero specifici travisamenti di prove già valutate, ma mirassero soltanto a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio, preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che la Corte territoriale aveva motivato in modo logico e coerente, evidenziando in particolare l'omessa indicazione, da parte dell'imputato, delle modalità e circostanze di ricezione dell'assegno.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i motivi si risolvessero in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, estranea al giudizio di legittimità, e che la sentenza d'appello fosse sorretta da motivazione immune da vizi logici, fondata su corrette argomentazioni giuridiche. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma è richiamata come titolo del reato di ricettazione contestato all'imputato; la decisione non ne sviluppa il contenuto, ma conferma la tenuta della motivazione di merito sull'affermazione di responsabilità.
È implicitamente evocato attraverso le censure di violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ribadisce che tali doglianze non possono tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito, salvo il caso di specifici travisamenti della prova.
Viene applicato per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e per la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una diversa lettura delle risultanze probatorie già esaminate dai giudici di merito, se non deducendo specifici travisamenti di emergenze processuali rilevanti.
- La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione quando sia logicamente coerente e fondata su corrette argomentazioni giuridiche, anche se la difesa propone una ricostruzione alternativa dei fatti.
- In tema di ricettazione, può assumere rilievo la mancata indicazione, da parte dell'imputato, delle concrete modalità e circostanze di ricezione del bene, quale elemento valorizzabile ai fini dell'affermazione di responsabilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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