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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29390/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare in carcere con altra meno afflittiva, relativa a imputazione per reati previsti dagli artt. 73 e 74 del d.P.R. 309/1990 (illecita detenzione e spaccio di stupefacenti). Il ricorrente deduceva: (i) errata applicazione delle norme processuali (richiamando artt. 273, 292 comma 2-ter e 358 c.p.p.) e vizio di motivazione, sostenendo che le dichiarazioni del teste Lazzara (audizioni del 20 e 29 novembre 2021) avrebbero smontato il quadro probatorio e la rilevanza delle intercettazioni; (ii) venuto meno il pericolo di reiterazione dei reati, anche per il tempo trascorso dai fatti (2019) e la detenzione dei coimputati, con conseguente attenuazione delle esigenze cautelari.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le doglianze riproducessero largamente le stesse argomentazioni già proposte con l'appello cautelare, senza un effettivo confronto critico e puntuale con il contenuto motivazionale dell'ordinanza impugnata. È stato richiamato il principio per cui l'appello cautelare deve indicare specificamente i punti di diritto e i fatti che sorreggono la domanda e che il giudice dell'appello non è tenuto a riesaminare integralmente la sussistenza delle condizioni cautelari, bensì a controllare la correttezza giuridica e la motivazione rispetto a fatti nuovi idonei a modificare il quadro probatorio. Quanto al cosiddetto "tempo silente", la Corte ha ribadito che il tempo intercorso dalla commissione del reato non è di per sé idoneo a giustificare la sostituzione della misura per i reati ex art. 275, comma 3 c.p.p.; occorrono fatti nuovi concreti. Inoltre la presenza di una condanna per evasione (26/04/2017) ha impedito l'accesso ad arresti domiciliari ai sensi dell'art. 284, comma 5 c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), artt. 73 e 74

    I reati di traffico e detenzione di stupefacenti sono fonte della presunzione di pericolosità sociale (art. 275 c.p.p.), giustificando la maggiore adeguatezza della custodia cautelare in carcere salvo prova di fatti nuovi che ne compromettano la necessità

  • Codice di procedura penale, art. 310

    Disciplina dell'appello cautelare: l'impugnazione deve indicare capi e punti e motivi con specifica indicazione di ragioni di diritto e fatti che sorreggono la richiesta

  • Codice di procedura penale, artt. 581 e 591

    Principi generali sugli impugnazioni applicabili all'appello cautelare: necessità di indicare in modo preciso i motivi e i punti contestati

  • Codice di procedura penale, art. 275, comma 3

    Presunzione relativa di pericolosità sociale per reati gravi (es. stupefacenti) che pesa sulla valutazione della misura cautelare e che rimane efficiente anche nelle fasi successive salvo fatti nuovi idonei a superarla

  • Codice di procedura penale, art. 299

    Si richiama la nozione che, ai fini di revoca o sostituzione della misura, rileva il tempo trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura e non il tempo 'silente' dalla commissione del reato, se non supportato da fatti nuovi

  • Codice di procedura penale, art. 284, comma 5

    Preclusione dell'applicazione degli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti; norma applicata al caso del ricorrente

  • Decreto-legge 137/2020, art. 23, comma 8

    Norma procedurale richiamata in relazione alla requisitoria scritta del Procuratore generale (forma e possibilità di presentazione)

Massime di principio

  • In appello avverso il rigetto di una richiesta di revoca/sostituzione della misura cautelare il giudice ha poteri limitati: controlla la correzione giuridica e la motivazione dell'atto impugnato e valuta se siano stati prodotti fatti nuovi e specifici idonei a modificare il quadro probatorio, non procedendo a un nuovo e completo esame degli elementi.
  • Non è sufficiente riproporre in Cassazione o in grado successivo le medesime doglianze già sollevate senza contestare punto per punto la motivazione: l'impugnazione deve esporre in modo preciso le ragioni di diritto e i fatti nuovi che incidono sulla decisione.
  • Per i reati con presunzione di pericolosità (es. stupefacenti ai sensi del d.P.R. 309/1990) la custodia in carcere gode di una presunzione relativa di adeguatezza che può essere superata solo da fatti nuovi concreti (es. scioglimento del gruppo, recesso individuale, prove che smentiscano elementi fondamentali del quadro probatorio).
  • Il cosiddetto 'tempo silente' (intervallo tra i fatti contestati e la richiesta di revoca) non è di per sé idoneo a fondare la revoca o sostituzione della misura; occorre dimostrare novità intervenuta dopo l'applicazione della misura o elementi concreti che attestino l'attenuazione delle esigenze cautelari.
  • Pregresse condanne rilevanti (es. condanna per evasione nei cinque anni precedenti) possono escludere l'accesso a misure meno afflittive come gli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 284, comma 5 c.p.p.; la difesa deve valutare e contrastare anche tali profili
  • La strategia difensiva in simili ricorsi deve documentare con precisione: a) quali specifici elementi nuovi sono emersi, b) in che modo questi incidono sul contenuto motivazionale dell'ordinanza genetica e c) perché tali elementi non erano o non potevano essere prospettati precedentemente.

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