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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6970/2023 del 17/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che aveva confermato la condanna a sei anni di reclusione e 1.500 euro di multa per rapina aggravata in concorso. Il ricorrente deduceva: (1) vizi di valutazione della chiamata in correità e della credibilità del collaboratore di giustizia Giuseppe Campo e della dichiarazione resa dal collaboratore Massimo Napoletano (che riportò una confessione stragiudiziale di Lombardo), lamentando l'assenza di riscontri esterni individualizzanti; (2) omissione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi generici e manifestamente infondati. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'Appello riguardo alla credibilità dei collaboratori (Campo e Napoletano), sottolineando che le confidenze dell'imputato ad un collaboratore, se adeguatamente vagliate ai sensi dell'art. 192, comma 3, c.p.p., possono avere pieno valore probatorio quando risultino sincere e spontanee e riscontrate da altri elementi investigativi. Ha confermato anche il diniego delle attenuanti generiche per mancanza di elementi positivi e per i plurimi precedenti dell'imputato. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e alla pena pecuniaria di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia che riferiscano confessioni dell'imputato possono avere pieno valore probatorio se il giudice accerta la sincerità, spontaneità e assenza di costrizioni; è comunque utile il riscontro con elementi oggettivi (modalità del reato, descrizioni, mezzi utilizzati).
  • La valutazione della credibilità dei testimoni e dei collaboratori è rimessa principalmente al giudice di merito e la Cassazione la sindaca con difficoltà: i motivi di impugnazione devono essere specifici e fondati per superarne la valutazione.
  • Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimo se non emergono elementi positivi rilevanti; la sola incensuratezza non basta dopo la modifica normativa del 2008.
  • Le impugnazioni formulate in modo generico o manifestamente infondato rischiano di essere dichiarate inammissibili con conseguenti condanne alle spese e possibili sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • In mancanza di riscontri esterni individualizzanti, la difesa dovrebbe puntare a dimostrare vizi specifici nella valutazione della spontaneità/sincerità della confessione o a reperire elementi di prova che contraddicano la ricostruzione probatoria del giudice.

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