Cassazione Penale, Sentenza n. 6970/2023 del 17/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che aveva confermato la condanna a sei anni di reclusione e 1.500 euro di multa per rapina aggravata in concorso. Il ricorrente deduceva: (1) vizi di valutazione della chiamata in correità e della credibilità del collaboratore di giustizia Giuseppe Campo e della dichiarazione resa dal collaboratore Massimo Napoletano (che riportò una confessione stragiudiziale di Lombardo), lamentando l'assenza di riscontri esterni individualizzanti; (2) omissione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi generici e manifestamente infondati. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'Appello riguardo alla credibilità dei collaboratori (Campo e Napoletano), sottolineando che le confidenze dell'imputato ad un collaboratore, se adeguatamente vagliate ai sensi dell'art. 192, comma 3, c.p.p., possono avere pieno valore probatorio quando risultino sincere e spontanee e riscontrate da altri elementi investigativi. Ha confermato anche il diniego delle attenuanti generiche per mancanza di elementi positivi e per i plurimi precedenti dell'imputato. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e alla pena pecuniaria di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
La chiamata in correità e le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, se positivamente vagliate in termini di sincerità e spontaneità, possono dispiegare piena efficacia probatoria; occorre escludere costrizioni esterne o intenti autocalunniatori.
art. 62-bis c.p. (modificato dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con l. 24 luglio 2008, n. 125)
Dopo la modifica normativa non è più sufficiente lo stato di incensuratezza per ottenere le attenuanti generiche; occorrono elementi o circostanze di segno positivo valutabili dal giudice.
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di sanzioni pecuniarie per impugnative inammissibili, applicata qui con l'irrogazione di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme processuali sull'adozione della trattazione scritta nel procedimento di cassazione; nel caso la trattazione fu disposta per iscritto e non fu richiesta la discussione orale.
Massime di principio
- Le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia che riferiscano confessioni dell'imputato possono avere pieno valore probatorio se il giudice accerta la sincerità, spontaneità e assenza di costrizioni; è comunque utile il riscontro con elementi oggettivi (modalità del reato, descrizioni, mezzi utilizzati).
- La valutazione della credibilità dei testimoni e dei collaboratori è rimessa principalmente al giudice di merito e la Cassazione la sindaca con difficoltà: i motivi di impugnazione devono essere specifici e fondati per superarne la valutazione.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimo se non emergono elementi positivi rilevanti; la sola incensuratezza non basta dopo la modifica normativa del 2008.
- Le impugnazioni formulate in modo generico o manifestamente infondato rischiano di essere dichiarate inammissibili con conseguenti condanne alle spese e possibili sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- In mancanza di riscontri esterni individualizzanti, la difesa dovrebbe puntare a dimostrare vizi specifici nella valutazione della spontaneità/sincerità della confessione o a reperire elementi di prova che contraddicano la ricostruzione probatoria del giudice.
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