Cassazione Penale, Sentenza n. 15681/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la condanna per il reato previsto dall'art. 5, comma 1, lett. a), L. n. 283/1962 (per aver immesso carne con alterazione della composizione naturale). Il ricorso articolava tre motivi: (1) vizio di diritto per presunta abrogazione dell'art. 5 da parte dell'art. 18 del d.lgs. n. 27/2021 (evocando anche art. 2 c.p.); (2) vizio di motivazione e fatto, sostenendo che carne contenente residui di sulfadimetossina, seppur oltre il limite, rimaneva "carne allo stato naturale" e quindi non integrava l'alterazione contestata; (3) errata esclusione dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. (cause di non punibilità per particolare tenuità) in considerazione del quantitativo riscontrato e della posizione del bene giuridico tutelato (salute pubblica).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha affermato che l'art. 5 della L. n. 283/1962 non è stato abrogato: dopo il d.lgs. n. 27/2021 intervennero il d.l. 22/03/2021 n. 42 e la legge 21/05/2021 n. 71 che hanno modificato l'art. 18, escludendo espressamente dall'abrogazione anche l'art. 5. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto il motivo generico e incongruo rispetto alla motivazione di merito: il Tribunale aveva accertato analiticamente la presenza, nei campioni, di sulfadimetossina in misura superiore al doppio del limite consentito e, sulla base della prova testimoniale (veterinario), aveva correttamente concluso che tale sostanza non è naturalmente presente e altera la composizione della carne. Sul terzo motivo la Corte ha confermato l'esclusione dell'art. 131-bis c.p. per la significativa entità dell'oltrepassamento del limite e per la natura del bene tutelato (salute pubblica), escludendo altresì le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena. Conseguentemente il rigetto del ricorso è stato pronunciato e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 5, comma 1, lett. a), Legge n. 283/1962
Ritenuto applicabile: sanziona condotte che alterano la composizione naturale della carne destinata al consumo umano; non è stato abrogato dalle successive disposizioni per effetto delle modifiche normative intervenute
art. 18, d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 (richiamato)
Inizialmente prevedeva l'abrogazione di alcune disposizioni della L. n. 283/1962, ma è stato successivamente modificato dal d.l. n. 42/2021 e dalla legge n. 71/2021 in modo da escludere dall'abrogazione l'art. 5; pertanto non ha effetto abrogativo sull'art. 5
d.l. 22 marzo 2021, n. 42 e legge 21 maggio 2021, n. 71
Intervenute in posizione anteriore/contestuale all'entrata in vigore del d.lgs. n. 27/2021 e hanno modificato l'art. 18 escludendo alcune norme (tra cui art. 5 L. n. 283/1962) dall'abrogazione; tale intervento è decisivo per la conservazione della rilevanza penale dell'art. 5
Riferito dal ricorrente in relazione alla presunta abrogazione/invalidità della norma penale; la Corte ha implicitamente ritenuto che non sussista violazione del principio di legalità atteso che la norma incriminatrice (art. 5) resta vigente
La Corte ha ritenuto non applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: l'entità dell'oltrepassamento del limite (pari al doppio del massimo consentito) e la natura del bene giuridico protetto (salute pubblica) escludono l'operatività di tale causa
Massime di principio
- La verifica di presunte abrogazioni richiede l'esame anche di atti normativi successivi o intervenuti a ridosso dell'entrata in vigore: una norma apparentemente abrogata può restare operativa se successivi provvedimenti la escludono dall'abrogazione
- Gli accertamenti tecnico-analitici (risultati di laboratorio) hanno forte peso probatorio: la presenza di residui non naturalmente presenti e superiori ai limiti autorizzati è idonea a fondare la conclusione di alterazione della composizione naturale della carne
- Le censure generiche contro la motivazione del giudice di merito sono inammissibili: il gravame deve confrontarsi puntualmente con le ragioni addotte dal giudice e con i fatti ed elementi probatori valutati
- L'art. 131-bis c.p. (esclusione di punibilità per particolare tenuità) non è applicabile quando il superamento dei limiti comporta rilievo significativo e quando è in gioco la tutela della salute pubblica
- La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che alcune sostanze (es. sulfadimetossina) non siano naturalmente presenti nella carne e che la loro presenza, se significativa, possa integrare fattispecie di alterazione vietate dalla L. n. 283/1962
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15847/2026 del 30/04/2026
- Sentenza penale · 30 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15872/2026 del 30/04/2026
- Sentenza penale · 30 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15873/2026 del 30/04/2026
- Sentenza penale · 30 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15887/2026 del 30/04/2026
- Sentenza penale · 30 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15655/2026 del 30/04/2026
- Sentenza penale · 30 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15656/2026 del 30/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →