Cassazione Penale, Sentenza n. 18808/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva respinto la richiesta di estinzione per prescrizione della pena, sostenendo che, ai fini del calcolo del termine di prescrizione previsto dall'art. 172, primo comma, cod. pen., si dovesse tener conto della pena da scontare dopo l'applicazione dell'indulto (cinque anni e sei mesi), e non della pena originariamente inflitta (otto anni e sei mesi).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile, confermando che, ai fini dell'art. 172, primo comma, cod. pen., rileva la pena irrogata in sentenza e non la pena residua dopo l'applicazione di cause estintive successive (come l'indulto). Di conseguenza il termine di prescrizione è stato determinato in diciassette anni (il doppio della pena inflitta) e non si è verificata la prescrizione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e prassi citata).
Norme richiamate
art. 172, primo comma, cod. pen.
art. 172, comma primo, cod. pen.
La norma si riferisce alla "pena inflitta" nella sentenza, non alla pena residua da scontare dopo l'applicazione di cause estintive successive (es. indulto); il termine di prescrizione si calcola quindi sul quantum della pena irrogata.
Prevede la condanna alle spese in caso di ricorso dichiarato infondato o inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Per il computo del termine di estinzione della pena per prescrizione ai sensi dell'art. 172 c.p. va considerata la pena inflitta in sentenza, non la pena residua dopo indulti, condoni o altre cause estintive sopravvenute.
- Se la pena inflitta determina un termine prescrizionale non ancora decorso (es. doppio della pena secondo l'art. 172), la richiesta di estinzione per prescrizione va respinta anche se la pena effettiva da scontare è stata ridotta.
- In presenza di consolidato orientamento di legittimità che chiarisce l'interpretazione di una norma, i ricorsi contrari a tale orientamento sono spesso dichiarati manifestamente inammissibili con condanna alle spese.
- Chi propone opposizione/executione per prescrizione deve calcolare il termine sulla pena originariamente inflitta e verificare che il termine sia effettivamente decorso prima di proporre il gravame, altrimenti rischia la condanna alle spese e sanzioni verso la Cassa delle ammende.
- La riduzione della pena successiva alla sentenza (es. indulto) non modifica retroattivamente i parametri utilizzati per determinare il decorso dei termini prescrizionali stabiliti dalla sentenza stessa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18644/2026 del 25/05/2026
- Sentenza penale · 25 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18645/2026 del 25/05/2026
- Sentenza penale · 25 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18647/2026 del 25/05/2026
- Sentenza penale · 25 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18649/2026 del 25/05/2026
- Sentenza penale · 25 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18650/2026 del 25/05/2026
- Sentenza penale · 25 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18651/2026 del 25/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →