Cassazione Penale, Ordinanza n. 10198/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della continuazione tra il fatto per cui era stato giudicato e un analogo delitto di evasione commesso circa un mese prima. Con memoria successiva ha insistito per l'accoglimento del ricorso. La Corte ha però ritenuto il motivo inammissibile perché, pur formalmente qualificato come doglianza di legittimità, si limitava a riproporre principi giurisprudenziali astratti senza indicare specificamente le carenze della motivazione della sentenza impugnata, ritenuta congrua e specifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la Corte di appello aveva escluso la continuazione con motivazione non manifestamente illogica, valorizzando il carattere estemporaneo e occasionale delle violazioni, commesse per "prendere una boccata d'aria", e l'assenza di un programma unitario deliberato anteriormente al primo delitto. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma di riferimento del delitto di evasione evocato come reato oggetto di un precedente episodio richiamato ai fini della continuazione.
Disciplina della continuazione: richiede, ai fini del riconoscimento, un programma unitario criminoso deliberato prima della commissione del primo reato; non è applicabile quando le violazioni appaiono estemporanee e occasionali.
Il ricorso per cassazione deve specificare in modo puntuale i vizi denunciati; la mera riproposizione di principi astratti senza indicare le carenze della motivazione non consente il sindacato di legittimità.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La censura sulla mancata applicazione della continuazione è inammissibile se non individua in modo specifico gli effettivi profili di illogicità o di carenza motivazionale della decisione impugnata.
- La continuazione presuppone l'esistenza di un medesimo disegno criminoso formato anteriormente alla commissione del primo reato; episodi isolati, estemporanei o dettati da contingenze occasionali non sono sufficienti.
- La motivazione che escluda la continuazione sulla base della natura occasionale delle condotte e dell'assenza di un programma unitario è congrua e non sindacabile in cassazione se non manifestamente illogica.
- Nel giudizio di legittimità non basta richiamare principi di diritto astratti: è necessario confrontarsi con la motivazione concreta della sentenza impugnata e indicarne le precise criticità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10095/2026 del 17/03/2026
- ordinanza_penale · 17 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10105/2026 del 17/03/2026
- ordinanza_penale · 17 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10106/2026 del 17/03/2026
- ordinanza_penale · 17 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10107/2026 del 17/03/2026
- ordinanza_penale · 17 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10108/2026 del 17/03/2026
- ordinanza_penale · 17 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10112/2026 del 17/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →