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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25198/2024 del 19/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, davanti al Giudice di Pace, di un'intimazione di pagamento e di alcune cartelle riferite a diversi crediti, con richiesta di accertare l'avvenuto discarico ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 537 ss., e, in subordine, la prescrizione di alcuni crediti. In primo grado la domanda veniva qualificata come opposizione all'esecuzione; il giudice dichiarava il difetto di giurisdizione per la maggior parte delle cartelle, salvo alcune pretese per cui accertava la prescrizione. In appello il Tribunale respingeva il gravame ritenendo tardive e quindi inammissibili le nuove conclusioni con cui si chiedeva l'annullamento delle cartelle per omessa osservanza della procedura speciale di discarico; aggiungeva, in ogni caso, che le domande investivano ruoli tributari e quindi erano riservate al giudice tributario. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, proposto ex art. 360, n. 4 c.p.c., il ricorrente denunciava nullità della sentenza per omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte di merito non si fosse pronunciata sulla domanda diretta all'accertamento del debito e che la domanda in appello non fosse nuova. La Cassazione ha ritenuto che la censura non colpisse la ratio decidendi, perché il Tribunale aveva sia dichiarato inammissibile la mutatio della domanda in appello sia, soprattutto, escluso la propria giurisdizione sulle questioni dedotte; dunque non vi era omessa pronuncia sul capo devoluto, ma una decisione fondata sul riparto di giurisdizione e sull'inammissibilità delle nuove conclusioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo non cogliesse la ratio decidendi della sentenza impugnata. Ha inoltre applicato l'art. 96, comma 4, c.p.c., condannando il ricorrente al pagamento di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002. Non vi è stata condanna alle spese di legittimità per mancata costituzione dell'agente della riscossione con controricorso.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione che deduca omessa pronuncia deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se il giudice di merito ha deciso sulla domanda dichiarandola inammissibile o escludendo la giurisdizione, non è configurabile una vera omissione di pronuncia sul medesimo capo.
  • La mera riproposizione in appello di conclusioni diverse o ampliate rispetto a quelle formulate in primo grado può integrare una mutatio libelli tardiva e quindi inammissibile.
  • Quando la controversia investe ruoli o crediti devoluti alla giurisdizione tributaria, il giudice ordinario non può pronunciarsi nel merito su inefficacia o annullamento delle relative cartelle, pena l'elusione del riparto di giurisdizione.
  • Ai fini del giudizio di legittimità, la declaratoria di inammissibilità del ricorso può essere accompagnata dalla condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c. e dall'ulteriore contributo unificato se ricorrono i presupposti di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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