Cassazione Civile, Ordinanza n. 25198/2024 del 19/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, davanti al Giudice di Pace, di un'intimazione di pagamento e di alcune cartelle riferite a diversi crediti, con richiesta di accertare l'avvenuto discarico ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 537 ss., e, in subordine, la prescrizione di alcuni crediti. In primo grado la domanda veniva qualificata come opposizione all'esecuzione; il giudice dichiarava il difetto di giurisdizione per la maggior parte delle cartelle, salvo alcune pretese per cui accertava la prescrizione. In appello il Tribunale respingeva il gravame ritenendo tardive e quindi inammissibili le nuove conclusioni con cui si chiedeva l'annullamento delle cartelle per omessa osservanza della procedura speciale di discarico; aggiungeva, in ogni caso, che le domande investivano ruoli tributari e quindi erano riservate al giudice tributario. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, proposto ex art. 360, n. 4 c.p.c., il ricorrente denunciava nullità della sentenza per omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte di merito non si fosse pronunciata sulla domanda diretta all'accertamento del debito e che la domanda in appello non fosse nuova. La Cassazione ha ritenuto che la censura non colpisse la ratio decidendi, perché il Tribunale aveva sia dichiarato inammissibile la mutatio della domanda in appello sia, soprattutto, escluso la propria giurisdizione sulle questioni dedotte; dunque non vi era omessa pronuncia sul capo devoluto, ma una decisione fondata sul riparto di giurisdizione e sull'inammissibilità delle nuove conclusioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo non cogliesse la ratio decidendi della sentenza impugnata. Ha inoltre applicato l'art. 96, comma 4, c.p.c., condannando il ricorrente al pagamento di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002. Non vi è stata condanna alle spese di legittimità per mancata costituzione dell'agente della riscossione con controricorso.
Norme richiamate
art. 1, commi 537 ss., L. n. 228 del 2012
richiamato come base della procedura di discarico e dell'azione proposta per contestare l'omessa osservanza degli obblighi previsti dall'agente della riscossione
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato per denunciare la nullità della sentenza per omessa pronuncia
invocato come parametro del divieto di omessa pronuncia
richiamato per la definizione del ricorso in conformità alla proposta del consigliere
applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, in quanto il giudizio è stato definito in conformità alla proposta
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
richiamato come parametro del contributo unificato dovuto
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che deduca omessa pronuncia deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se il giudice di merito ha deciso sulla domanda dichiarandola inammissibile o escludendo la giurisdizione, non è configurabile una vera omissione di pronuncia sul medesimo capo.
- La mera riproposizione in appello di conclusioni diverse o ampliate rispetto a quelle formulate in primo grado può integrare una mutatio libelli tardiva e quindi inammissibile.
- Quando la controversia investe ruoli o crediti devoluti alla giurisdizione tributaria, il giudice ordinario non può pronunciarsi nel merito su inefficacia o annullamento delle relative cartelle, pena l'elusione del riparto di giurisdizione.
- Ai fini del giudizio di legittimità, la declaratoria di inammissibilità del ricorso può essere accompagnata dalla condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c. e dall'ulteriore contributo unificato se ricorrono i presupposti di legge.
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