Cassazione Penale, Sentenza n. 15482/2022 del 20/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava la conferma della gravità indiziaria relativa ai reati di estorsione, illecita concorrenza e concorso nell'intestazione fittizia del "Forno di Francesco Pio", lamentando un vizio di motivazione per presunto travisamento delle intercettazioni che avrebbero ammesse letture alternative. Contestava inoltre l'attribuzione del reato di illecita concorrenza sulla base dell'identificazione del "Totò" (sostenendo si trattasse di Polimeni e non di Gerace o Copelli) e offriva una spiegazione alternativa delle condotte (accordi tra panificatori su prezzi e chiusure). Infine, deduceva carenza di motivazione sul riconoscimento dell'aggravante per avere agito al fine di agevolare la cosca Piromalli e per l'uso del metodo mafioso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la contestazione alle valutazioni sulle intercettazioni sia una mera controversia di merito, non sindacabile in Cassazione salvo travisamento della prova o illogicità manifesta; non sussistevano tali profili. Sulla illecita concorrenza la Corte ha confermato la motivazione del Tribunale che interpreta gli elementi indiziari come univocamente convergenti verso l'attività illecita, e ha ritenuto irrilevante che l'ipotesi alternativa proposta dalla difesa (accordi bonari tra panificatori) fosse possibile ma non verosimile alla luce della motivazione. Quanto all'aggravante mafiosa, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione sul metodo mafioso e sulla finalità di agevolare la cosca Piromalli, precisando che l'aggravante prevista dall'art. 7 del D.L. 13/05/1991 n.152 (conv. L.12/07/1991 n.203) si applica anche a soggetti non iscritti all'associazione mafiosa se la condotta è riconducibile all'uso del metodo mafioso o finalizzata ad agevolare l'associazione. Per effetto dell'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata.
Norme richiamate
art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152 (conv. L. 12 luglio 1991 n. 203)
L'aggravante si applica a chi commette il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose; può operare anche se l'autore non è formalmente parte dell'associazione
Definisce la fattispecie di associazione di tipo mafioso cui si riferisce l'aggravante; richiamato per individuare il concetto di "metodo mafioso" e le condizioni di operatività dell'aggravante
Norma che prevede la condanna alle spese processuali e la misura (equitativa) da versare alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione meramente ermeneutica delle intercettazioni: solo il travisamento della prova o l'illogicità manifesta della motivazione consentono sindacato in cassazione
- Contestazioni di identificazione (es. soprannomi) che non incidono in modo decisivo sulla convergenza degli altri elementi probatori sono insufficienti a scalfire un quadro indiziario unitario
- L'aggravante per avere agito con metodo mafioso o al fine di agevolare un'associazione mafiosa può essere riconosciuta anche se il soggetto non risulta formalmente iscritto all'associazione, purché emerga l'uso del metodo mafioso o la finalità di agevolarne l'attività
- In sede di riesame cautelare il giudice può concedere rilevanza a indizi convergenti che, pur non raggiungendo la prova piena, giustificano la misura; tali valutazioni sono adeguatamente sindacabili in Cassazione solo se affette da vizi logici manifesti o travisamento della prova
- Per impugnare efficacemente in Cassazione una decisione di merito, la difesa deve dimostrare errori formali, travisamento o contraddizioni decisive nella motivazione, non limitarsi a proporre letture alternative delle stesse prove
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