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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37025/2021 del 26/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (leasing)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di ammissione al passivo fallimentare proposta da una società di leasing per complessivi euro 73.008,00, relativi a cinque contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto veicoli da lavoro e attrezzature industriali. La domanda era stata rigettata e la creditrice aveva proposto opposizione ex art. 98 l. fall. Il Tribunale di Napoli aveva ammesso solo in parte il credito, per euro 20.997,24 in chirografo, limitatamente a quattro contratti scaduti e non pagati alla data di risoluzione, escludendo invece il quinto contratto perché risolto prima del fallimento e ritenendo applicabile l'art. 1526 c.c. al leasing traslativo, con conseguente irrilevanza dell'art. 72 quater l. fall. La ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) violazione dell'art. 1526 c.c. e dell'art. 72 quater l. fall., sostenendo che quest'ultimo si applicherebbe anche ai leasing già risolti prima del fallimento; 2) violazione degli artt. 1526 e 1458 c.c., deducendo che il leasing, come contratto ad esecuzione periodica, non subisce effetti retroattivi della risoluzione sulle prestazioni già eseguite; 3) violazione degli artt. 1526 e 1382 c.c., lamentando che il Tribunale non aveva considerato la clausola contrattuale che prevedeva la sorte delle somme dovute in caso di risoluzione e che tale pattuizione fosse conforme all'art. 1526 c.c.; 4) violazione degli artt. 115 c.p.c. e delle regole sul notorio, contestando l'affermazione sulla natura traslativa del contratto e la superfluità della consulenza tecnica; 5) violazione dell'art. 98 l. fall. in relazione all'art. 345 c.p.c., sostenendo che la domanda di equo compenso e risarcimento danni fosse stata ingiustamente ritenuta tardiva.

La decisione

La Corte ha accolto il terzo motivo e, nei limiti di rilevanza, il quinto, rigettando i primi due e dichiarando inammissibile il quarto. Ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato la causa al Tribunale di Napoli in diversa composizione anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione. La Corte ha affermato che, nel leasing traslativo risolto prima del fallimento dell'utilizzatore, non si applica analogicamente l'art. 72 quater l. fall., ma la disciplina dell'art. 1526 c.c.; tuttavia tale disciplina non è di per sé imperativa in ogni suo aspetto, poiché il comma 2 consente alle parti di pattuire la sorte delle rate riscosse e di inserire clausole penali per la determinazione anticipata del danno. Il Tribunale ha quindi errato nel ritenere inoperante la disciplina convenzionale e nel negare rilievo alla domanda di ammissione fondata anche sul capitale residuo, sufficiente a veicolare la richiesta risarcitoria pattizia. La Corte ha invece ritenuto inammissibile la censura sul notorio e sulla mancata CTU, perché diretta a contestare valutazioni di merito e non una falsa nozione di fatto notorio.

Norme richiamate

  • art. 98 l. fall.

    regola l'opposizione allo stato passivo; la domanda di insinuazione può essere rivisitata in sede di opposizione entro i limiti processuali consentiti.

  • art. 72 quater l. fall.

    non si applica al leasing già risolto prima della dichiarazione di fallimento; opera solo se il contratto è pendente al momento del fallimento dell'utilizzatore.

  • art. 1526 c.c.

    si applica in via analogica al leasing traslativo risolto per inadempimento dell'utilizzatore; prevede la restituzione delle rate riscosse, salvo pattuizioni diverse nel comma 2, ed esige un equo compenso per l'uso del bene.

  • art. 1458 c.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere la non retroattività degli effetti della risoluzione nei contratti a esecuzione periodica.

  • art. 1382 c.c.

    la clausola contrattuale che predetermina il danno in caso di risoluzione può avere natura di clausola penale.

  • art. 1384 c.c.

    consente la riduzione equitativa della penale manifestamente eccessiva.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in relazione all'uso delle nozioni di comune esperienza; il sindacato di legittimità è limitato alla corretta nozione di fatto notorio.

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato per contestare la ritenuta tardività della domanda relativa a equo compenso e danni in sede di opposizione.

Massime di principio

  • Nel leasing traslativo risolto per inadempimento dell'utilizzatore, se la risoluzione è anteriore al fallimento, non opera l'art. 72 quater l. fall.; occorre applicare in via analogica l'art. 1526 c.c.
  • La disciplina dell'art. 1526 c.c. non esclude, in sé, che le parti regolino convenzionalmente la sorte delle somme già versate e predeterminino il danno mediante clausola penale, restando però fermo il controllo giudiziale sulla eventuale manifesta eccessività della penale ex art. 1384 c.c.
  • Ai fini dell'ammissione al passivo, la domanda che comprenda canoni scaduti e capitale residuo può essere sufficiente a veicolare anche la pretesa risarcitoria pattizia collegata alla risoluzione, se la clausola contrattuale la predetermina.
  • La censura in cassazione sull'uso del notorio è ammissibile solo se il giudice di merito abbia applicato una nozione giuridicamente errata di fatto notorio; non è invece consentito limitarsi a contestare la veridicità del fatto ritenuto notorio.
  • La consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito e il mancato ricorso ad essa è censurabile in cassazione solo nei limiti della motivazione e non come sostituzione del giudizio discrezionale del merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoLeasingInadempimentoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

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