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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21817/2024 del 02/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società di factoring, quale cessionaria di numerosi crediti pecuniari derivanti da fatture emesse nei confronti di un ministero, ha agito per ottenere la condanna al pagamento del capitale, degli interessi di mora ex d.lgs. n. 231 del 2002, degli interessi anatocistici e del risarcimento del danno previsto dal medesimo decreto. Nel corso del giudizio è sorta una questione di competenza territoriale: il giudice adito originariamente aveva declinato la competenza in favore del Tribunale di Milano, ritenendo rilevante il domicilio della creditrice presso la sezione di tesoreria provinciale competente; riassunta la causa, l'amministrazione convenuta ha nuovamente eccepito l'incompetenza del tribunale milanese, sostenendo che, trattandosi di causa contro una pubblica amministrazione dello Stato, dovesse applicarsi il foro erariale ex art. 25 c.p.c., con individuazione del giudice competente in base al luogo di sede dell'Avvocatura dello Stato nel distretto del giudice che sarebbe competente secondo le regole ordinarie. Il Tribunale di Milano ha quindi sollevato regolamento di competenza d'ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il regolamento di competenza d'ufficio e ha dichiarato la competenza per territorio del Tribunale di Milano. Ha ritenuto applicabile, nelle controversie relative a debiti pecuniari di pubbliche amministrazioni, il criterio del luogo di pagamento determinato dalle norme di contabilità pubblica e non dall'art. 1182 c.c.; conseguentemente, il forum destinatae solutionis coincide con la sezione di Tesoreria provinciale della provincia in cui il creditore è domiciliato. Poiché la creditrice aveva sede a Milano, la tesoreria competente era quella milanese. La Corte ha inoltre escluso che ostasse a tale conclusione il precedente relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, osservando che quel caso riguardava un'amministrazione con unica tesoreria di riferimento a Roma, diversamente dal Ministero della Giustizia, che dispone di più sezioni di tesoreria provinciale. Non è stata pronunciata condanna sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 45 c.p.c.

    norma richiamata per il regolamento di competenza d'ufficio sollevato dal tribunale.

  • art. 25 c.p.c.

    disciplina il foro erariale per le cause in cui è parte un'amministrazione dello Stato; la Corte ne ribadisce la natura generale e inderogabile, ma afferma che la sua applicazione presuppone l'individuazione del giudice competente secondo il criterio ordinario della prestazione dovuta.

  • artt. 6 e 7 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611

    richiamati quali norme che concorrono a disciplinare il foro erariale, prevalente su ogni altra competenza anche inderogabile.

  • art. 1182 c.c.

    non si applica direttamente alla determinazione del luogo di pagamento dei debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni, che va invece desunta dalle norme di contabilità pubblica.

  • r.d. 18 novembre 1923, n. 2440

    richiamato nel combinato disposto utilizzato per individuare la tesoreria competente al pagamento.

  • r.d. 23 maggio 1924, n. 827

    art. 54, art. 278, lett. d), artt. 287 e 407

    norme di contabilità pubblica dalle quali la Corte ricava che il pagamento deve avvenire tramite la sezione di tesoreria provinciale della provincia in cui il creditore è domiciliato.

  • d.lgs. n. 231 del 2002

    artt. 2 e 5; art. 6, comma 2

    richiamato dalla parte attrice come base per interessi di mora, interessi anatocistici e risarcimento del danno nelle obbligazioni pecuniarie dedotte in giudizio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale per la trattazione camerale del regolamento di competenza.

Massime di principio

  • Nelle controversie aventi a oggetto debiti pecuniari della pubblica amministrazione, il luogo di adempimento ai fini della competenza territoriale si determina secondo le norme di contabilità pubblica e non in base al criterio generale dell'art. 1182 c.c.
  • Il foro erariale ex art. 25 c.p.c. opera come foro generale e inderogabile per le cause contro amministrazioni dello Stato, ma la sua applicazione richiede prima l'individuazione del giudice territorialmente competente secondo le regole ordinarie sulla prestazione dovuta.
  • Quando l'amministrazione debitrice dispone di più sezioni di tesoreria provinciale, la tesoreria rilevante ai fini del pagamento è quella della provincia in cui il creditore è domiciliato; ciò incide sulla determinazione del giudice territorialmente competente.
  • Un precedente relativo a un'amministrazione dotata di unica tesoreria di riferimento non è automaticamente estensibile ad altre amministrazioni che abbiano un diverso assetto di tesoreria e pagamento.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaMora
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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