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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06475/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per un delitto contro il patrimonio. I motivi dedotti erano quattro: (1) vizio di legge e difetto di motivazione per la mancata assunzione in appello di una prova ritenuta decisiva e per il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603 c.p.p.; (2) censura sulla ricostruzione dei fatti e sulla configurabilità del reato, sostanzialmente volta a proporre una lettura alternativa delle emergenze processuali; (3) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; (4) eccezione di prescrizione, ritenendo maturato il termine estintivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello è censurabile solo in caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado, circostanza non ricorrente; inoltre, il rigetto della richiesta può essere sorretto anche da motivazione implicita. Il secondo motivo è stato ritenuto un'inammissibile richiesta di rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Il terzo motivo è stato giudicato privo di specificità e comunque manifestamente infondato, poiché i giudici di merito avevano escluso la particolare tenuità per l'importo sottratto, le modalità fraudolente e il disagio arrecato alla persona offesa, e perché ai fini dell'art. 131-bis occorrono sia la particolare tenuità dell'offesa sia la non abitualità del comportamento. Il quarto motivo è stato respinto perché la recidiva era stata ritenuta e applicata, con conseguente allungamento del termine di prescrizione a 14 anni ex artt. 157 e 161 c.p., termine che non risultava ancora maturato per fatti risalenti al 2012. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 603 c.p.p.

    La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello è tema devoluto alla discrezionalità del giudice; il mancato accoglimento è censurabile in cassazione solo nei limiti delineati dalla giurisprudenza richiamata, in particolare quando siano in gioco prove sopravvenute o scoperte dopo il primo grado.

  • art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p.

    La doglianza per mancata assunzione di prova decisiva è ammissibile solo se riferita a prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado.

  • art. 581 c.p.p.

    Il motivo volto a contestare la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto è stato ritenuto privo dei requisiti di specificità richiesti a pena di inammissibilità.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità richiede congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento; è sufficiente che il giudice motivi sull'assenza di uno dei due presupposti per escluderla.

  • art. 157 c.p.

    Ai fini della prescrizione, il termine va calcolato tenendo conto della recidiva e degli effetti degli atti interruttivi.

  • art. 161 c.p.

    In presenza di atti interruttivi e recidiva, il termine prescrizionale viene complessivamente aumentato sino a 14 anni nel caso esaminato.

Massime di principio

  • La mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello non è di per sé vizio denunciabile in cassazione: la censura è ammissibile solo se riguarda prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado.
  • Il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria può essere motivato anche implicitamente, quando dalla struttura della decisione emerga che il giudice di appello abbia ritenuto sufficiente il compendio probatorio già acquisito.
  • In sede di legittimità è inammissibile ogni motivo che, sotto la veste del vizio di motivazione o di legge, miri in realtà a una nuova valutazione del merito e delle emergenze processuali.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. presuppone cumulativamente la tenuità dell'offesa e la non abitualità della condotta; il mancato riconoscimento è legittimo se il giudice spiega l'assenza anche di uno solo dei presupposti.
  • Per escludere la particolare tenuità, il giudice può valorizzare elementi quali l'entità del danno o del profitto, le modalità fraudolente della condotta e il disagio arrecato alla persona offesa.
  • Ai fini della prescrizione devono essere considerati gli effetti della recidiva e degli atti interruttivi; la prescrizione non può essere dichiarata se il termine così ricalcolato non risulta ancora maturato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneTruffaParticolare tenuità del fattoPrescrizione del reato
RamiProcesso penaleParte generaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fattoOnere della prova

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