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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7702/2024 del 21/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Sassari che aveva respinto l'opposizione avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che disponeva l'espulsione come misura alternativa alla detenzione ex art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. Il ricorrente contestava la motivazione ritenuta mancante, illogica e contraddittoria (violazione art. 606 lett. e) c.p.p.), sostenendo di correre rischio di persecuzioni in Nigeria per la sua fede cristiana e di subire ritorsioni da organizzazioni criminali; denunciava inoltre la mancata valutazione di report di Human Rights Watch 2021/2022 prodotti in suo favore e la presunta impossibilità pratica di produrre documenti personali (es. certificato di battesimo). Inoltre il ricorrente affermava di essere a rischio per aver reso dichiarazioni contro soggetti criminali nigeriani.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto legittimo il ragionamento del Tribunale di Sorveglianza: le affermazioni del ricorrente sono state considerate generiche e prive di adeguato supporto documentale, la documentazione prodotta non dimostrava un rischio personale concreto di persecuzione per motivi religiosi né il rischio di ritorsioni da organizzazioni criminali. È stato confermato che l'espulsione ex art. 16(5) è una misura alternativa alla detenzione soggetta ai limiti dell'art. 19 d.lgs. 286/1998 e che tali limiti non risultavano sussistenti nel caso. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 16, comma 5

    L'espulsione dello straniero condannato e detenuto, disposta dal giudice di sorveglianza quale misura alternativa alla detenzione, ha natura amministrativa ed è finalizzata a limitare il sovraffollamento carcerario; la sua adozione è obbligatoria se ricorrono le condizioni di legge, fatti salvi i divieti/delle cause ostative di cui all'art. 19.

  • d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, commi 1 e 2

    "In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione"; divieto inoltre se sussistono fondati motivi di rischio di tortura o trattamenti inumani o degradanti e tenuto conto di violazioni sistematiche dei diritti umani.

    Limita l'utilizzo dell'espulsione: non può essere disposta se esistono fondati motivi di rischio individuale di persecuzione, tortura o altre gravi violazioni, o se l'allontanamento compromette la vita privata/familiare salvo ragioni di sicurezza.

  • cod. proc. pen., art. 606, lett. e)

    Motivo di ricorso per vizi di motivazione (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione) invocato dal ricorrente per censurare l'ordinanza impugnata.

  • cod. proc. pen., art. 616

    Prevede conseguenze processuali per il ricorso dichiarato inammissibile, inclusa condanna alle spese processuali.

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 2000

    Giurisprudenza richiamata per giustificare la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quando mancano elementi per escludere la colpa nella determinazione della inammissibilità.

Massime di principio

  • L'espulsione come misura alternativa alla detenzione (art. 16(5) d.lgs. 286/1998) è ammessa salvo che non ricorrano le cause ostative di protezione previste dall'art. 19: chi la impugna deve fornire prove specifiche e attuali del rischio personale.
  • Dichiarazioni generiche di appartenenza religiosa o di timore non sono sufficienti: il giudice richiede elementi probatori concreti che colleghino la situazione generale del Paese al rischio personale del ricorrente (documenti, certificazioni, fatti specifici).
  • Report di organizzazioni internazionali (es. Human Rights Watch) possono essere utili, ma devono essere pertinenti, recenti e collegati alla situazione personale del ricorrente; la mera produzione di report generici può non influenzare l'apprezzamento del giudice.
  • Le affermazioni di rischio di ritorsioni da parte di organizzazioni criminali richiedono prove che dimostrino un'interesse concreto e specifico verso il singolo (minacce, precedenti attentati, dichiarazioni testimoniali credibili), non solo la presenza di criminalità nel Paese.
  • Chi intende impugnare la valutazione motivazionale del giudice deve indicare con precisione le omissioni o gli errori di fatto o di diritto nella valutazione probatoria; l'assenza di elementi probatori concreti espone al rigetto e a sanzioni economiche, incluse spese e somme alla Cassa delle ammende.
  • Se ottenere documenti in patria è difficile, occorre comunque produrre altri elementi di riscontro (dichiarazioni, documenti alternativi, fonti autorevoli) e spiegare concretamente l'impossibilità di acquisire certificati richiesti dal giudice.

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