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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19281/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasceva dal rigetto, da parte del Tribunale di Asti, dell’opposizione ex art. 98 l.fall. proposta da un istituto di credito contro il decreto di esecutorietà dello stato passivo del fallimento di una società. Il credito fatto valere era un credito chirografario di euro 125.582,20, composto dal capitale residuo di un mutuo chirografario e da interessi legali. La banca proponeva ricorso per cassazione contro il decreto del tribunale affidandolo a nove motivi. Prima dell’adunanza camerale, tuttavia, veniva depositata rinuncia al ricorso comunicata al difensore di controparte, senza prova dell’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il processo. Ha richiamato il principio per cui la rinuncia al ricorso per cassazione, anche a prescindere dall’accettazione della controparte, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c. e il passaggio in giudicato della decisione impugnata. La Corte ha inoltre precisato che, pur restando possibile la condanna alle spese del rinunciante, nel caso concreto non ha disposto la condanna della banca ricorrente alle spese, ritenendo la relativa pronuncia rimessa alla discrezionalità della Corte. Ha escluso anche l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché l’estinzione del giudizio impedisce il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 98 l.fall.

    Norma processuale richiamata per identificare l'opposizione allo stato passivo proposta dal creditore insoddisfatto.

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione, anche indipendentemente dall'accettazione della controparte, comporta l'estinzione del giudizio e il passaggio in giudicato della decisione impugnata.

  • art. 391 bis, comma 2, c.p.c.

    La condanna del rinunciante alle spese è possibile, ma rimessa alla discrezionalità della Corte.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'obbligo di versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del giudizio anche se la controparte non abbia accettato la rinuncia, essendo sufficiente la comunicazione rituale dell'atto.
  • L'estinzione del giudizio di legittimità determina il passaggio in giudicato della decisione impugnata e fa venire meno l'interesse alla prosecuzione del contraddittorio.
  • La condanna del ricorrente rinunciante alle spese del giudizio di cassazione non è automatica, ma è rimessa alla valutazione discrezionale della Corte.
  • Quando il giudizio di impugnazione si estingue per rinuncia, non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato previsto per l'impugnazione respinta o dichiarata inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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