Cassazione Penale, Sentenza n. 10645/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al riconoscimento dell'aggravante della destrezza (art. 625, n.4 c.p.). Il ricorrente ha contestato l'applicazione dei principi delle Sezioni Unite, sostenendo che la condotta descritta (accesso in uffici riservati approfittando dell'ingresso di persone autorizzate e impossessamento di una borsa durante l'assenza della persona offesa) non integra la destrezza, poiché si sarebbe trattato del mero sfruttamento di una situazione di momentanea inattività o assenza del detentore e non di un comportamento dotato di particolari abilità o astuzia idonea a eludere la sorveglianza.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha escluso l'aggravante della destrezza sulla base del principio secondo cui detta aggravante richiede una condotta attiva, caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza, idonea a sorprendere o eludere la sorveglianza, e non è integrata dal semplice approfittare di una momentanea assenza o disattenzione. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e il fatto è stato riqualificato in furto semplice. Essendo risultata presentata querela dalla persona offesa, la Corte ha proceduto, ai sensi dell'art. 620 lett. I c.p.p., a rideterminare la pena senza rinvio, riducendola a sei mesi di reclusione e 154 euro di multa. Le attenuanti generiche erano già state ritenute equivalenti alla recidiva contestata, consentendo la determinazione della pena nel minimo edittale.
Norme richiamate
art. 625 cod. pen., n.4 (aggravanti del furto)
L'aggravante della 'destrezza' richiede una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza idonea a sorprendere o eludere la sorveglianza del detentore; non si configura quando l'autore si limita a sfruttare un momento di disattenzione o assenza non provocata.
Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017 Rv. 270088 (giurisprudenza delle Sezioni Unite)
Principio richiamato: la destrezza richiede condotte proattive e abilità tali da eludere la sorveglianza; il mero approfittare di una situazione di inattenzione non è sufficiente.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per la sintetica esposizione del motivo di ricorso in sede di cassazione (riferimento alla forma di sintesi del motivo).
art. 620 lett. I cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione, quando siano chiari gli elementi rilevanti, di annullare senza rinvio e, se possibile, rideterminare direttamente il trattamento sanzionatorio.
art. 624 cod. pen. (furto semplice)
Norma che disciplina il furto semplice, cui è stata riqualificata la fattispecie una volta esclusa l'aggravante.
art. 99, comma 4 cod. pen. (recidiva)
La Corte territoriale aveva considerato le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata; tale valutazione ha reso possibile alla Cassazione la rideterminazione della pena nel minimo edittale.
Massime di principio
- L'aggravante della destrezza presuppone una condotta attiva e ingegnosa volta a eludere la sorveglianza; non basta il semplice sfruttamento di un momento di distrazione o di assenza della vittima.
- L'accesso a una zona riservata 'seguendo' persone autorizzate (cd. tailgating) può non integrare la destrezza se non accompagnato da specifiche manovre abilmente studiate per eludere controlli.
- Se l'aggravante viene esclusa, il fatto può essere riqualificato in un reato meno grave (es. furto semplice); in tal caso va verificata la presenza della querela per la procedibilità quando prevista.
- La Cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare la pena quando i fatti e gli elementi relativi al trattamento sanzionatorio risultano chiari e completi (art. 620 lett. I c.p.p.).
- Nelle difese future è utile documentare la natura passiva dell'accesso o l'assenza di artifici per convincere il giudice dell'insussistenza della destrezza, richiamando la giurisprudenza di legittimità.
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