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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04938/2024 del 23/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionaria)

La controversia

La controversia nasce da un'ingiunzione di pagamento relativa alla TIA per l'anno 2013, emessa nei confronti della titolare di un'azienda agricola in relazione a un immobile in cui si svolgeva attività agrituristica. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello della concessionaria, ritenendo che negli immobili fosse svolta attività agrituristica con prevalenza dell'attività agricola e che il Comune avesse illegittimamente equiparato l'attività agrituristica a quella alberghiera, in violazione della normativa regionale e della giurisprudenza di legittimità. Nel ricorso per cassazione la concessionaria ha dedotto: 1) omessa pronuncia e vizio motivazionale sull'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per mancata impugnazione del sollecito di pagamento; 2) violazione dell'art. 19 d.lgs. 546/1992, sostenendo che il sollecito fosse atto impositivo non impugnato e che l'ingiunzione potesse essere opposta solo per vizi propri; 3) violazione della disciplina su TIA e regolamento comunale, perché il Comune non aveva equiparato l'agriturismo all'albergo ma aveva previsto una categoria specifica per agriturismo, distinta da quelle alberghiere; 4) censura sulle spese. La controparte ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nei limiti del terzo motivo, cassando la sentenza impugnata. Ha ritenuto fondato il rilievo relativo all'erronea affermazione del giudice regionale secondo cui il Comune avrebbe illegittimamente equiparato l'attività agrituristica a quella alberghiera: dagli atti risultava invece l'applicazione di una specifica tariffa per agriturismo, distinta da quella alberghiera. La Corte ha inoltre precisato che l'attività agrituristica, pur connessa e complementare a quella agricola, resta soggetta a tassazione per i propri rifiuti urbani, nei limiti delle superfici effettivamente destinate a tale attività, e che non può essere riconosciuto un esonero generalizzato. Quanto ai primi due motivi, ha ribadito che il sollecito di pagamento è atto solo facoltativamente impugnabile e la sua mancata impugnazione non consolida la pretesa tributaria; tuttavia la decisione è stata cassata sul diverso e assorbente profilo della tariffa applicata. Ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana per il nuovo esame, inclusa la quantificazione dell'imposta in relazione alle superfici occupate dall'attività agrituristica, l'esame delle questioni assorbite e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È stato invocato per censurare l'omessa motivazione e l'omessa pronuncia su un fatto decisivo; la Corte non ha accolto la doglianza nei termini prospettati, ma ha verificato il tema processuale dedotto.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare la violazione di legge in relazione sia alla disciplina processuale delle impugnazioni tributarie sia alla normativa sostanziale sulla tariffa applicabile.

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Gli atti non compresi nell'elenco, ma idonei a esprimere una pretesa impositiva, sono solo facoltativamente impugnabili; la loro mancata impugnazione non preclude l'impugnazione dell'atto impositivo tipico successivo.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    La Corte ha ritenuto di poter porre rimedio all'omessa pronuncia decidendo la questione nel merito in sede di legittimità, ribadendo il principio di diritto già consolidato.

  • D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

    Richiamato dalla ricorrente quale parte del quadro normativo sulla gestione dei rifiuti e sulla tariffa.

  • d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la tariffa TIA doveva essere determinata secondo la disciplina regolamentare e la classificazione delle utenze non domestiche.

  • L.R.T. 20 febbraio 2006, n. 96

    Richiamata nel ricorso come normativa regionale in materia agrituristica, ritenuta dalla ricorrente non incidente sulla tariffa TIA.

  • L.R.T. n. 30 e ss.

    Richiamata nel ricorso quale ulteriore normativa regionale, senza che dalla sentenza emerga una specifica interpretazione autonoma.

  • art. 24 del regolamento comunale TARSU

    È stato considerato nel senso che esclude dal computo i fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura, ma non le strutture destinate all'attività agrituristica.

  • deliberazione della Giunta comunale di Monsummano Terme n. 2 del 2011

    È stata letta come atto che prevede una categoria specifica per agriturismo, affittacamere, residence e strutture extra alberghiere, distinta da quella alberghiera.

  • Cass. 13 aprile 2007, n. 8851

    È stata ritenuta non pertinente se applicata al caso concreto, perché riguardava una diversa tariffa e confermava l'equivalenza dell'attività agrituristica a quella agricola ai fini della tariffa allora in discussione, non già una tariffa alberghiera applicata ad agriturismo.

  • Cass. 2 ottobre 2008, n. 24430

    Richiamata per chiarire che la qualità agrituristica richiede la qualifica di imprenditore agricolo, il rapporto di connessione e complementarità con l'attività agricola e la prevalenza di quest'ultima.

  • Cass. 24 gennaio 2019, n. 1952

    Richiamata per affermare che la disapplicazione d'ufficio di un atto amministrativo richiede specifiche allegazioni sull'irragionevolezza o sproporzione della tariffa.

  • Cass. 12 febbraio 2023, n. 4564

    Richiamata per confermare la contiguità normativa tra TARI e fattispecie qui esaminata e la rilevanza della giurisprudenza amministrativa in tema di rifiuti agrituristici.

  • Cons. Stato, sez. V, 19 febbraio 2019, n. 1162

    Richiamata per il principio secondo cui le attività agrituristiche producono rifiuti urbani propri e restano assoggettate alla tariffa, non potendo essere assimilate in modo artificioso ai rifiuti agricoli.

Massime di principio

  • Il sollecito di pagamento che manifesti una pretesa tributaria, se non previsto nell'elenco degli atti impugnabili, è solo facoltativamente impugnabile; la sua mancata impugnazione non consolida il credito né preclude l'impugnazione dell'atto impositivo successivo.
  • Nel giudizio tributario di impugnazione-merito il giudice deve verificare la correttezza della pretesa anche sotto il profilo della quantificazione, potendo rideterminare l'imposizione nei limiti della superficie o del segmento di attività effettivamente tassabile.
  • L'attività agrituristica, pur essendo connessa e complementare a quella agricola, non è sottratta automaticamente alla tassazione sui rifiuti: resta soggetta alla tariffa riferita alle superfici e ai rifiuti prodotti dalla specifica attività esercitata.
  • È erroneo equiparare l'attività agrituristica all'attività alberghiera quando l'ente locale abbia in realtà previsto una categoria tariffaria autonoma e distinta per l'agriturismo.
  • La disapplicazione d'ufficio di una tariffa o di un atto amministrativo presuppone una specifica allegazione e dimostrazione della sua irragionevolezza o sproporzione, non essendo sufficiente un generico confronto con altre categorie tariffarie.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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