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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34372/2023 del 04/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Napoli che aveva rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo 18/06/2010 - 21/07/2011. Fulchignoni era stato indagato per concorso in estorsione pluriaggravata ma assolto con sentenza irrevocabile il 19/10/2017. Il fatto contestato era la partecipazione, con il coindagato Mosca, a un incontro per la riscossione di una somma (7.000 euro) da Ponticelli in un albergo, durante il quale Fulchignoni avrebbe consegnato/contato le banconote. Il giudice della riparazione aveva rilevato la sussistenza della colpa grave del ricorrente, sia per il comportamento attivo nell'incontro che per la ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni rese davanti al GIP; il ricorrente ha impugnato per violazione di legge (art. 606 c.1 lett. b) c.p.p.) e per manifesta illogicità della motivazione in ordine alla colpa grave.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui il giudice della riparazione valuta, con accertamento ex ante e autonomo rispetto al processo penale, se la condotta dell'interessato abbia, per dolo o per colpa grave (intesa come macroscopica negligenza, imprudenza o trascuratezza), creato la falsa apparenza della configurabilità del reato e quindi abbia ingenerato l'intervento dell'autorità giudiziaria. La Corte ha ritenuto congrua la valutazione del giudice di merito che aveva considerato "inquietante" il comportamento di Fulchignoni (presenza attiva all'incontro, ricezione della busta, conteggio delle banconote) e aveva giudicato inattendibile la spiegazione fornita; inoltre la Corte ha sottolineato che il mendacio in sede di interrogatorio, se causalmente rilevante rispetto al provvedimento cautelare, è ancora elemento ostativo al riconoscimento della riparazione. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e Fulchignoni è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Disciplina la riparazione per ingiusta detenzione e prevede l'esclusione del diritto alla riparazione quando la detenzione sia stata causata dall'azione dolosa o da colpa grave dell'interessato; la Corte richiama la valutazione ex ante del giudice della riparazione.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Motivo di impugnazione in Cassazione per violazione di legge, utilizzato dal ricorrente per censurare la valutazione della colpa grave da parte del giudice di merito.

  • art. 43 cod. pen.

    Definisce la nozione di colpa; la Suprema Corte richiama tale nozione per qualificare la colpa grave come comportamento caratterizzato da macroscopica negligenza, imprudenza o inosservanza di norme che rendono prevedibile l'intervento dell'autorità giudiziaria.

  • Cass. Sez. 4, n. 3359 del 22/9/2016 (La Fornara) e altre pronunce (Sez.4 n.9212/2013, Sez. Un. n.34559/2002)

    Giurisprudenza richiamata per il principio che il giudice della riparazione deve accertare autonomamente, ex ante, se la condotta abbia creato la falsa apparenza di reato; utile a definire il metro di giudizio per la colpa grave.

  • Cass. n.11475 del 23/2/2021, Rv. 280704

    Conferma che la colpa grave ostativa alla riparazione si identifica con condotte di evidente, macroscopica negligenza, imprudenza o trascuratezza che rendono prevedibile l'adozione di un provvedimento restrittivo.

  • Cass. Sez. 4, n. 3755 del 20/1/2022 (Pacifico) e altra giurisprudenza (n. 51333 del 21/9/2018)

    Stabilisce che il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, se causalmente rilevante per la misura cautelare, può integrare una condizione ostativa al riconoscimento della riparazione, diversificandosi dal diritto a non rispondere.

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione effettua una valutazione autonoma ed ex ante: l'assoluzione nel processo penale non implica automaticamente il diritto alla riparazione se la condotta dell'interessato ha creato una falsa apparenza di reato per colpa grave.
  • La nozione di "colpa grave" ai fini della riparazione corrisponde a una "macroscopica" negligenza, imprudenza o inosservanza di norme tale da rendere prevedibile l'intervento dell'autorità giudiziaria.
  • La partecipazione attiva a fatti oggettivamente sospetti (es. presenza all'incontro per la consegna di denaro, ricezione/controllo delle banconote) può essere valutata come comportamento macroscopicamente imprudente e ostativo alla riparazione, anche se poi l'accertamento penale si conclude con assoluzione.
  • Le dichiarazioni mendaci rese dall'indagato in sede di interrogatorio, se hanno avuto rilevanza causale rispetto all'adozione o al mantenimento di misure restrittive, conservano rilievo ai fini della valutazione della colpa grave, e non sono assimilabili al silenzio difensivo.
  • In casi analoghi occorre distinguere tra errore dell'autorità (che può determinare ingiusta detenzione) e comportamento del detenuto che abbia, per sua colpa grave, determinato o favorito l'errore: la presenza della seconda esclude il diritto alla riparazione.

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