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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34497/2024 del 26/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario fondo servente)

La controversia

La controversia nasce da una domanda, proposta da una proprietaria confinante, volta ad accertare l’esistenza sul fondo della sorella di una servitù di passaggio pedonale e carrabile a favore del proprio fondo, dedotta come costituita per titolo e, in subordine, per destinazione del padre di famiglia o usucapione; in via ulteriormente subordinata era stata chiesta la costituzione coattiva del passaggio per asserita interclusione del fondo. La convenuta aveva contestato la domanda e, in riconvenzionale, aveva chiesto l’arretramento di un confine di fatto e l’abbattimento di un muretto. Il Tribunale aveva accolto la domanda principale ritenendo esistente una servitù contrattuale. La Corte d’appello aveva confermato, ritenendo che dagli atti negoziali del 2.5.1984 risultasse una servitù reciproca pedonale e carrabile, con tracciato e dimensioni predeterminati, irrilevante essendo che la strada insistesse interamente sul fondo della ricorrente. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1362, 1363 e 1058 c.c., sostenendo che la corte territoriale non avrebbe correttamente ricostruito la comune intenzione delle parti e avrebbe erroneamente negato la configurabilità di due servitù distinte; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., per avere la sentenza trascurato che la scrittura privata prevedeva un percorso da realizzarsi a confine tra i due fondi; 3) violazione dell’art. 2702 c.c., per aver attribuito alla scrittura privata un significato incompatibile con il suo testo, dal quale emergeva che la strada avrebbe dovuto attraversare anche il fondo dell’altra sorella e non solo quello della ricorrente. La Corte di cassazione ha ritenuto fondate, esaminandole congiuntamente, le censure di violazione dei criteri ermeneutici, rilevando che la clausola contrattuale indicava espressamente che l’accesso alle rispettive porzioni di fondo doveva avvenire attraverso una strada da realizzare a spese comuni "attraverso le sezioni del fondo attribuite" ai germani, sicché la lettura della corte di merito era contro-letterale e aveva trascurato un dato testuale decisivo. In applicazione dell’art. 1362 c.c., la Cassazione ha osservato che quando il testo negoziale è chiaro e univoco non è consentita un’interpretazione difforme dal senso letterale. Perciò ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso della proprietaria del fondo servente, ha cassato la sentenza della Corte d’appello che aveva confermato l’accertamento della servitù di passaggio pedonale e carrabile, e ha rinviato la causa alla stessa Corte d’appello in diversa composizione per un nuovo esame conforme ai principi di diritto indicati in motivazione, anche in punto spese. La ragione decisiva è stata la violazione dei criteri di interpretazione del contratto: la clausola del 2.5.1984, letta secondo il suo testo, imponeva che la strada attraversasse i fondi di tutti i germani e non solo quello della ricorrente, cosicché la lettura accolta nel merito era incompatibile con il tenore letterale dell’accordo.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    L’interprete deve ricercare la comune intenzione delle parti senza arrestarsi al solo dato letterale; tuttavia, quando la lettera del contratto è chiara e univoca, non è consentita un’interpretazione difforme da essa.

  • art. 1363 c.c.

    Le clausole vanno interpretate le une per mezzo delle altre, nel complesso dell’atto negoziale.

  • art. 1058 c.c.

    È richiamato nel ricorso come norma relativa alla costituzione della servitù per contratto.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale richiamata per denunciare la violazione di legge sostanziale.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È la norma richiamata per denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 2702 c.c.

    È richiamato per censurare l’erronea attribuzione di efficacia probatoria e interpretativa alla scrittura privata sottoscritta dalle parti.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È menzionato nel passaggio preliminare relativo alla composizione del collegio e alla proposta di definizione accelerata.

Massime di principio

  • Nell’interpretazione del contratto il criterio letterale conserva valore primario: quando le espressioni usate sono chiare e univoche, il giudice non può attribuire alla clausola un significato contrario al suo testo.
  • La valutazione complessiva delle clausole deve tener conto di tutti gli elementi testuali rilevanti; non è consentito isolare una sola pattuizione e svuotare di significato la previsione che indichi il tracciato o l’estensione concreta dell’obbligo assunto.
  • In tema di servitù costituita per contratto, se l’accordo stabilisce espressamente che l’accesso debba avvenire attraverso determinate sezioni dei fondi coinvolti, è censurabile la lettura che ne riduca la portata a un mero impegno di spesa o a una generica previsione di transito senza localizzazione del percorso.
  • La violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c. ricorre quando il giudice di merito adotti un’interpretazione contro-letterale, trascurando un dato testuale decisivo e incompatibile con la soluzione accolta.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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