Cassazione Penale, Sentenza n. 49761/2023 del 14/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di Messina resa in sede di riesame rispetto alla convalida del sequestro urgente su un rapporto di conto corrente intestato a Giovanna Arrigo (provvedimento emesso dal G.i.p. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 28/03/2023). La difesa ha prodotto due istanze (5/4/2023 e 6/4/2023; la seconda definita sostitutiva) e in concreto ha richiesto anche la restituzione di beni avvinti con diverso provvedimento (G.i.p. Tribunale di Messina 11/03/2023). Il Tribunale di Messina ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame prospettata dai fratelli Caiola (non intestatari né indagati e quindi privi di titolo alla restituzione) e ha respinto la richiesta di restituzione di Giovanna Arrigo, ritenendo sussistente il fumus commissi delicti per truffa e il pericolo di dispersione del profitto del reato. In cassazione i ricorrenti deducevano inosservanza di legge, vizio di motivazione e mancata acquisizione degli atti relativi al procedimento presso la Procura di Messina; sostenevano altresì che le somme sul conto non avrebbero rapporto pertinenziale con il reato di truffa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per non rientrare nei soli casi di "violazione di legge" deducibili ai sensi dell'art. 325 c.p.p. (non era stata allegata una violazione di legge ma una critica alla motivazione/contraddittorietà, rimessa ad altro motivo di cassazione). Ha richiamato la chiarezza dell'oggetto impugnato (il decreto del G.i.p. di Barcellona Pozzo di Gotto del 28/03/2023) e ha ritenuto errato l'intento difensivo di ottenere via quel gravame la restituzione di beni sequestrati con diverso provvedimento non impugnato. Ha altresì escluso un vizio processuale connesso alla mancata trasmissione di atti che potesse alterare la decisione del riesame. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che individua la competenza del giudice del riesame per i provvedimenti cautelari reali; usata per inquadrare l'oggetto dell'impugnazione (riesame dei provvedimenti cautelari reali).
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Limita il ricorso per cassazione alle ipotesi di violazione di legge: la Corte ha richiamato che lamentele sulla persuasività o contraddittorietà della motivazione non rientrano in questa fattispecie e non possono fondare il ricorso per cassazione in materia cautelare reale.
art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
Individua gli elementi identificativi dell'atto impugnato (provvedimento, data, giudice). La Corte ha osservato che una errata indicazione non è fatalmente determinante purché non crei reale incertezza sull'atto impugnato; nel caso l'oggetto era chiaramente identificato.
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamata indirettamente come norma di carattere sistematico: le censure sulla motivazione in termini di illogicità o contraddittorietà trovano tutela attraverso il motivo specifico previsto dall'art. 606 e non come "violazione di legge" ai sensi dell'art. 325 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di sanzione pecuniaria per ricorsi infondati o inammissibili; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e a 3.000 euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
art. 3 CEDU
Invocato dai ricorrenti fra i motivi; la sentenza non rileva una violazione riconducibile direttamente alla norma e valuta la questione come inammissibile in cassazione per ragioni processuali.
Norma sostanziale (truffa) richiamata nel quadro fattuale: la Corte ha ritenuto sussistente il fumus commissi delicti in relazione al reato di truffa per cui si procede.
Norma sostanziale sui riciclaggio/proventi illeciti menzionata tra le contestazioni: la presenza di somme ritenute provento di reato è stata valutata dal Tribunale quale motivo per mantenere il sequestro per il pericolo di dispersione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325 c.p.p. è rivolto esclusivamente a contestare violazioni di legge formali e sostanziali: contraddittorietà o scarsa persuasività della motivazione non costituiscono di per sé "violazione di legge" adeguata per cassazione.
- Errori o omissioni nell'indicazione formale dell'atto impugnato (es. numero, data, giudice) non sono automaticamente causa di inammissibilità se l'oggetto dell'impugnazione è comunque identificabile e non sussiste incertezza rilevante.
- Non è possibile ottenere tramite l'impugnazione di un provvedimento la restituzione di beni sequestrati con titolo diverso e non impugnato: per chiedere la restituzione occorre impugnare il provvedimento che ha disposto quel sequestro.
- Soggetti non intestatari del bene sequestrato e non titolari di un diritto sul bene (né indagati rispetto al relativo procedimento) hanno limitata legittimazione a chiedere il riesame/ restituzione su quel bene.
- Il fumus commissi delicti unitamente al pericolo di dispersione del profitto del reato costituiscono motivi validi per la conferma di un sequestro preventivo su somme ritenute provento di reato.
- La mancata acquisizione di atti da altra Procura può costituire vizio solo se dimostra che la decisione è stata presa senza elementi essenziali; l'unico richiamo generico alla mancata trasmissione non è sufficiente ove risulti che l'oggetto impugnato era chiaro e la decisione regolarmente fondata.
- Ricorsi infondati o posti fuori dei casi previsti dalla legge possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie in favore della Cassa delle ammende; è pertanto necessario valutare attentamente la fondatezza giuridica prima di proporre ricorso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49687/2023 del 14/12/2023
- Sentenza penale · 14 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49688/2023 del 14/12/2023
- Sentenza penale · 14 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49689/2023 del 14/12/2023
- Sentenza penale · 14 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49690/2023 del 14/12/2023
- Sentenza penale · 14 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49691/2023 del 14/12/2023
- Sentenza penale · 14 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49692/2023 del 14/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →